Ancora sulla maggiorazione semestrale delle sanzioni amministrative.

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cassazione

Ci si è già occupato in varie occasioni della questione riferita alla maggiorazione semestrale delle sanzioni amministrative derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 285/92. Più precisamente nel precedente Maggiorazione del 10% per ogni semestre abbiamo dato conto della decisione del Trib. Sassari n. 467/2014 con la quale si criticava l’interpretazione della Cass. Civ. n. 3701/2007 che riteneva non applicabile la richiamata maggiorazione.

La decisione della S.C. statuiva semplicemente che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 comma III C.d.S., che, in deroga all’art. 27 l. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”. L’errore in cui è incorsa la S.C., nel caso di specie è stato foriero di numerose complicazioni. La deroga cui l’art. 203 D.Lgs. n. 285/92 fa riferimento è l’art. 17, e non già (come indicato da Cass. n. 3701/07) dall’art. 27 della legge n. 689/81.

Sulla scorta di tale grossolano errore si è sedimentato un orientamento giurisprudenziale delle corti inferiori che hanno seguito pedissequamente tale principio senza operare, inutile dirlo, alcun ragionamento critico.

Giunge oggi (finalmente, val la pena dire) la decisione Cass., sez. VI-2, 01/02/2016, n. 1884 che riporta tutto sui giusti binari.

Senza dilungarsi eccessivamente sulla questione controversa ricorda, infatti che “La successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell’art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.”

Richiamando Corte Cost. n. 308/99, ha altresì precisato che trattasi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate (Legge n. 689/81 e D.Lgs. n. 285/92), l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost.

Si propone, a questo punto, una riflessione circa la corretta lettura dell’art. 27 della legge n. 689/81: Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione (ex art. 18 L. n. 689/81) o il verbale non pagato e non opposto (ex art. 203 D.Lgs. n. 285/92) procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette …”.

D’altronde è lo stesso art. 206 comma 1 D.Lgs. n. 285/92 che detta le regole per la riscossione coattiva “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”

Più chiaro di così.

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2 Commenti

  1. SONO PAZZI: Può una multa per velocità 91 km, contro i 70 previsti, fatta nel luglio 2007, non pagata, ARRIVARE ALLA BELLA CIFRA DI 1700 e passa euro, e tutto pare “legalmente”……..e vogliamo perseguire Mafia, Camorra e Ndrangheta ??? Ammainare il Tricolore e metter su la bandiera nera dei Pirati……almeno sono riconoscibili-.

  2. Comprendo le perplessità, ma la cifra cui si fa riferimento è, probabilmente, frutto della maggiorazione prevista dall’art. 27 della Legge n. 689/81 (in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile). Si potrà discutere sulla opportunità della maggiorazione del 10% semestrale, ma questa è la norma e fino a quando sarà in vigore, non può non applicarsi.
    Ora, in disparte tutte le possibili questioni circa il mancato pagamento entro i termini indicati dal Codice della Strada, di sicuro Le saranno stati inviati anche dei solleciti di pagamento che probabilmente saranno stati ignorati.
    Infatti, l’atteggiamento del “contribuente” tipo è sempre quello di sottovalutare le conseguenze dell’inadempimento, ma se può servire, la maggiorazione (che è di “mora”) può essere evitata pagando il doppio della sanzione edittale fino a quando non è stato formato il ruolo per la riscossione coattiva. Cioè, se ci si rende conto di non aver pagato nei termini, senza aspettare la notifica della cartella di pagamento, è buona norma versare il dovuto.

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