Il Governo ha deciso di non concedere ulteriori proroghe al termine di scadenza, fissato al 1 Gennaio 2015, dalla norma che impone l’esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni. Con la Circolare n. 323 del 12 Gennaio u.s. il Ministero degli Interni ha formalmente sollecitato i Prefetti all’esercizio dei poteri sostitutivi loro conferiti dalla legge 135/2012, previa diffida.
Ora, in disparte il tema dei dubbi di costituzionalità nascenti dalla esigenza di salvaguardare l’autonomia locale, resta il fatto che la pigrizia comunale si sta trascinando in maniera drammatica, verso uno strano scontro interistituzionale, non affrontato con decisione, ma con la stessa indolenza che connota la contestata inadempienza.
Si trascrive, di seguito, la parte saliente della circolare.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
“Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese, l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integralmente sostituito dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunità montane – esercitino le funzioni fondamentali obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione, escluse le sole funzioni di competenza statale (stato civile, anagrafe, elettorale) e ferme restando le funzioni regionali di programmazione e coordinamento nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi del successivo articolo 118 (commi 27 e 28). Le disposizioni in esame, in particolare, prevedono: il limite demografico minimo delle predette unioni e convenzioni in 10.000 abitanti, ovvero 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione, limiti esclusi per le unioni di comuni già costituite (comma 31); la durata almeno triennale delle convenzioni, cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, alla scadenza del triennio, l’obbligo dei comuni aderenti di esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione laddove non comprovino il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell’interno 11 settembre 2013 (comma 31-bis);il 31 dicembre 2014 quale termine ultimo per l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali (comma 31-ter).
Scaduto il citato termine, si pone quindi in evidenza che per assicurare l’osservanza degli adempimenti comunali è previsto il potere sostitutivo del Governo di cui all’articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, previo intervento del Prefetto che, decorsi i termini, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere (comma 31-quater).
Si soggiunge che per i comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, l’articolo 24-bis del citato D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, prevede che le relative disposizioni si applicano “secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale”, con ciò configurando, secondo la giurisprudenza costituzionale, una “clausola di salvaguardia” avente “la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni del decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali” (Corte Costituzionale, sentenza n. 236 del 2013).
In tal senso occorrerà, prima dell’assegnazione del termine perentorio, procedere ad una preliminare verifica di specifiche disposizioni statutarie nella materia e del loro stato di attuazione.
Va segnalato, inoltre, che la legge 7 aprile 2014, n. 56, all’articolo 1, comma 121, ha introdotto specifiche disposizioni di carattere derogatorio per i comuni derivanti da fusione.
Il delineato quadro normativo richiede, quindi, che le SS.LL., ove non vi abbiano già provveduto, procedano senza indugio ad assegnare ai comuni, con formale atto di diffida, un termine perentorio per l’adempimento.
Si richiama, in particolare, l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza che il termine da assegnare a ciascun comune venga adeguatamente ponderato in relazione ad una completa ricognizione delle specificità e delle criticità eventualmente emergenti a livello locale.
Al fine, poi, di consentire a questo Dipartimento di disporre di una progressiva, completa rappresentazione della situazione nei rispettivi ambiti territoriali, le SS.LL. vorranno comunicare via via i comuni destinatari delle diffide ed i termini rispettivamente assegnati, avendo cura, alla scadenza degli stessi, di comunicare gli esiti dell’attività di diffida ed in particolare i persistenti inadempimenti, corredati da adeguata, documentata illustrazione delle rispettive situazioni riscontrate, in vista della procedura di cui al richiamato art. 8 della legge n. 131/2003 per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo.
Le SS.LL. vorranno assicurare la puntuale attuazione dei descritti adempimenti nonché, nell’ottica di una proficua e leale collaborazione, ogni eventuale adeguato supporto agli enti locali.
Si confida, pertanto, nella responsabile attenzione delle SS.LL. e si ringrazia”.