Possesso di pochi grammi di hashish e revoca della patente.

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Un conducente umbro veniva  trovato in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, destinata ad uso personale; con sentenza del Tribunale di Terni, nel 2010, questi patteggiava una piccola pena e credeva, in tal modo, di aver fatto conti pari con la Giustizia. Con la Giustizia penale sicuramente si; ma con gli effetti amministrativi indiretti di tale pronuncia, la vicenda restava ancora del tutto aperta. Il 4 maggio 2012 la Prefettura di Terni disponeva, nei confronti del prevenuto, ai sensi dell’art. 120 del codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/92, la revoca della patente di guida, con ritiro immediato della stessa e divieto di conseguirne una nuova prima del decorso di tre anni. Avverso tale provvedimento fu incardinato ricorso al TAR umbro; il ricorso è esitato in sentenza (dopo che già nel 2012 era stata respinta l’istanza cautelare), in data 21/04/2015, con n°187.

L’esito della pronuncia è di rigetto del ricorso.

Corretta l’applicazione della norma da parte del Prefetto ternano in quanto: “…la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 2, del codice della strada non si configuri come sanzione amministrativa, ma consegua alla constatazione dell’insussistenza sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida (in tale senso questo Tribunale Amministrativo ha avuto occasione di esprimersi, anche in sede cautelare : cfr. ord. 7 marzo 2012, n. 28). Peraltro anche dalla sistematica del codice della strada si evince questa dimensione che rende non assimilabile alle sanzioni amministrative il provvedimento di revoca della patente di guida, in quanto l’art. 219 distingue tra la revoca-sanzione e la revoca nei casi previsti dall’art. 120. Quest’ultima, dunque, non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; in tale contesto la condanna assume solamente valore di fatto storico ostativo al rilascio della patente”.

La differenza ontologica tra questa revoca e quella prescritta dall’articolo 219 rende più efficace lo strumento accordato dall’articolo 120. Anche la sola condanna per detenzione implica gravissimi effetti sulla patente e ciò implica che occorre, se si vuol fare sicurezza stradale, cominciare a lavorare più sulle righe del DPR n. 309 del 1990 che non sullo stesso articolo 197 del codice della strada.

La modifica all’articolo 120 del codice della strada, voluta dalla Legge 94/2009, nella pratica dimostra un buon funzionamento.

Quindi, perché essere pigri nella sua applicazione?

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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