Quesito: Violazione art. 9 Tulps – Sanzioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: L’altra sera è stato fatto un controllo ad una sala giochi (con terminali VLT) provvista di regolare licenza del Tulps.

E’ stato accertato che vi erano avventori che utilizzavano gli apparecchi da gioco dopo l’orario di chiusura, tutti generalizzati, e la presenza del titolare della licenza, precetto sancito in calce alla licenza ai sensi dell’art. 9 del Tulps.

Visto l’art. 9 del Tulps il mio dubbio è se la violazione è penale od amministrativa.

M.llo B. G. Comando Compagnia CC. di  ……………………(PC).

 

Risposta

Al titolare della sala giochi deve essere contestata la violazione dell’art. 9 del Tulps perché non ha osservato le prescrizioni imposte nella licenza di polizia.

Tale violazione è punita dall’art. 17-bis del Tulps con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00.

Necessita, altresì, evidenziare che con la condotta tenuta, il titolare dell’esercizio è incorso anche nella sanzione stabilita dall’art. 10 del Tulps, che non è punita con sanzione pecuniaria ma prevede la revoca o sospensione dell’autorizzazione di polizia per abuso nella conduzione.

Si sottolinea, in proposito, che tale disposizione è una norma di carattere generale e non fornisce alcuna indicazione sull’applicazione delle due sanzioni interdittive (revoca o sospensione della licenza di p. s.), ne sul periodo della eventuale sospensione, rinviando ogni decisione in merito all’autorità che ha rilasciato la licenza; nel caso in esame l’autorità interessata è da rinvenirsi nel Dirigente Suap del Comune, a cui dovrà essere inviato il verbale elevato con la relazione.

Alla stessa autorità viene riservata, pertanto, una sfera di discrezionalità in ordine alla decisione da adottare, che dovrà essere adeguatamente motivata.

Giova ricordare che tale provvedimento è facoltativo e non obbligatorio.

Nell’adozione del provvedimento, potrà essere di conforto la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, che con la sentenza del  27/9/1996 n. 1174, recante “Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni di polizia – Abuso – Potere di revoca – Sussistenza”, ha confermato il provvedimento di revoca della licenza di una attività ricettiva alberghiera in Roma, per abuso del titolare.

Il Consiglio ha osservato che sussistevano gli elementi per l’adozione, da parte del Dirigente del Settore Turismo del Comune di Roma, dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione rilasciata per l’attivazione di un albergo,a seguito di un rapporto redatto dai Carabinieri che avevano accertato un abusivo ampliamento della capacità ricettiva della struttura con aumento dei posti letto in assenza della prescritta autorizzazione e del certificato prevenzione incendio (necessario nel caso di struttura con oltre 25 posti letto).

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 10 Tulps è “una norma di portata generale, in virtù della quale la competente autorità …… ha sempre il potere di revocare il provvedimento autorizzatorio, in caso di abuso” (C.S. IV del 2 ottobre 1989 n. 652).

Lo stesso ha, altresì, eccepito che “Tenuto conto che si tratta di autorizzazione di polizia di attività il cui esercizio deve ritenersi consentito nella sussistenza, anche per motivo di sicurezza, delle condizioni e delle garanzie richieste, il richiamo ai fatti dai quali risultano il venir meno di dette condizioni ed il verificarsi dell’abuso, congiunto al richiamo delle norme su cui si fonda il potere esercitato dall’Amministrazione, rende adeguatamente motivato il provvedimento in esame di revoca della licenza”.    07

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