Quesito: bar con videogiochi – art. 110 TULPS,c. 6, lett. a

0
920

Domanda: Carissimo Comandante Pezzullo, ho bisogno del Vs. aiuto, sono in difficoltà per un bar che ha anche gli apparecchi art. 110 TULPS,c. 6, lett. a), in quanto non ho capito bene se deve rispettare le distanze dai luoghi sensibili.

Voi siete il mio punto di riferimento… le formulo qui di seguito il quesito.

Si resta in attesa di un vostro autorevole parere. Cordiali saluti.

  1. M. Responsabile Suap Comune di C. (SA)

Risposte:

Per fornire la risposta a tutte le domande poste, si è preferito separare i diversi quesiti e fornire per ognuno il proprio parere.

– 1° Quesito: In considerazione che è stata presentata una SCIA per apertura di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande BAR E CAFFE (ex tipologia C della Legge 287/91) con attività prevalente di intrattenimento e svago- installazione di 4 apparecchi da divertimento e intrattenimento dichiarati art. 110 Tulps, c. 6 lett a) e c. 7), lett. a) Tulps, si chiede come deve essere classificata tale attività, in considerazione che la Legge 287/91 non è più in vigore nella nostra Regione e che per la L.R. 7/2020 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che, pertanto, non prevede più la tipologia C) con attività prevalente di intrattenimento e svago?

– Risposta: La L. R. 7/20, al Capo V, articoli da 88 a 100, ha disciplinato le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; tale normativa ha previsto una unica tipologia di attività, invece delle quattro indicate nella legge 287/81, senza fare più alcuna distinzione tra le diverse modalità di somministrazione e, quindi, senza prevedere autorizzazione diversa per l’attività congiunta di somministrazione con trattenimento e svago.

– 2° Quesito: È necessario rispettare la normativa sulla distanza dai luoghi sensibili anche per tale tipologia di attività? E precisamente un bar con installazione di apparecchi da divertimento art. 110 TULPS, c. 6, lett. a) deve rispettare la distanza dai luoghi sensibili, così come individuati dalla L.R. 2/2020?

Si fa presente, a tal fine, che il nostro regolamento sulle distanze non contempla la tipologia succitata tra gli esercizi soggetti alla distanza dai luoghi sensibili, ma si limita a definire la sala pubblica quale esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco e gli esercizi di giochi con vincita in denaro, ma non include anche gli esercizi della somministrazione con installazioni di apparecchi da divertimento artt. 110 TULPS, c. 6, lett. a). Oppure tale attività può essere inclusa negli esercizi di giochi con vincita in denaro?

– Risposta: La L. R. 2.3.2020 n. 2. all’articolo 3, comma 1, lett. p) ed il successivo articolo 13, comma 1, ha stabilito che è vietata l’apertura di attività in cui sono installati apparecchi da gioco (senza alcuna distinzione tra quelli indicati dall’articolo 110 Tulps, commi 6 e 7) ad una distanza inferiore a metri 250 dai luoghi sensibili compiutamente indicati nel predetto articolo 3, comma 1, lett. p).

Alla luce di quanto detto, il pubblico esercizio di cui al quesito potrà avviare l’attività con installazione di apparecchi da gioco solo nel rispetto di dette distanze.

Eventuale regolamento comunale approvato precedentemente all’adozione della legge, dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni.

– 3° Quesito: Il Decreto Direttoriale 27/07/2011 e, per quanto compatibile, il Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, concernenti la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed  intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati presso punti vendita con attività di gioco esclusiva e ulteriori punti vendita espressamente individuati, nonché le relative prescrizioni d’uso, sono ancora validi e a chi compete il controllo del caso (Agenzia delle dogane e dei monopoli o al Comune)?

– Risposta: I citati decreti sono tuttora vigenti ed il controllo sulle disposizioni in ordine al numero degli apparecchi che possono essere installati nei punti vendita ed altri esercizi compete a tutti gli Agenti delle forze di polizia, ma in particolar modo dal Corpo della Guardia di Finanza.

– 4° Quesito: Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività (art. 13 della L.R. 2/2020) si applicano a tutti gli esercizi della somministrazione con installazione di  apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del R.D. 773/1931, compresi i Circoli ricreativi?

Risposta:

Si ritiene che le disposizioni che regolano la localizzazione delle attività si applicano a tutti gli esercizi di somministrazione ove sono installati apparecchi da gioco e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del Tulps, nonchè i circoli ricreativi.

– 5° Quesito: Come ci si deve regolare con le attività esistenti autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del R.D. 773/1931 nei casi in cui l’ingresso principale delle stesse sia collocato ad una distanza inferiore ai duecentocinquanta metri dall’ingresso principale del luogo sensibile?

– Risposta: Gli esercizi che erano già in attività, muniti della relativa autorizzazione, al momento dell’approvazione della legge regionale 2/20, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, potevano continuare l’attività nella stessa sede per non più di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Poiché l’articolo 25 della legge ha stabilito che entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Burc e considerato che la legge è stata pubblicata sul BURC n. 17 del 3 marzo 2020, si conclude che gli esercizi precedentemente attivi dal 3 marzo 2021 dovevano adeguarsi alle disposizioni stabilite, oppure cessare la loro attività.

– 6° Quesito: Vi sono deroghe al rispetto delle distanza previste dalla normativa regionale?

– Risposta: Non si è a conoscenza di alcuna deroga alle disposizioni della legge regionale 2/20.

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui