Manifestazioni con equidi: proroga al 2 dicembre 2024

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L ordinanza  del Ministero della Salute del   27 maggio 2024 ha prorogato al 2 dicembre 2024 la  disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. La proroga è riferita all’Ordinanza Ministeriale del 21 luglio 2011 che regolamenta le modalità e  l’ impiego di “CIUCCI E CAVALLI” – equidi-. Gli organizzatori devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed animali in conformità della citata ordinanza. Le manifestazioni devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell’ente o comitato organizzatore  previo parere favorevole della C.C.V.PP.SS. ( o provinciale)  di cui agli articolo 141,141 bis e 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che verifica le condizioni essenziali finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e del benessere degli animali. L’ordinanza contiene i  requisiti personali riferiti ai fantini e cavalieri che:

non devono aver  riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche’ risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. art. 2

per gli animali: E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. art. 3

 allegato A 
       Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela 
       dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali 
 
    a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire
la sicurezza e l'incolumita'  dei  fantini,  dei  cavalieri  e  degli
equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. 
    b) Il fondo  delle  piste  o  dei  campi  su  cui  si  svolge  la
manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli
degli equidi ed evitare scivolamenti. 
    c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali  da
attutire eventuali impatti o cadute. 
    d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2  e'  formato  attraverso
uno   specifico   percorso   formativo   certificato    dagli    enti
tecnico-sportivi di riferimento, ASSI  e  FISE,  ed  e'  inserito  in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi  siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere  pubblici  i
requisiti necessari per  la  certificazione  dei  percorsi  formativi
entro  quindici  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
ordinanza. 
    e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di  un
veterinario ufficiale durante lo svolgimento della  manifestazione  e
delle prove. 
    f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza  per
la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso  la
presenza di: un  medico  veterinario  di  comprovata  esperienza  nel
settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria  preventiva
e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita',
un'ambulanza veterinaria per  equidi  o  di  un  mezzo  di  trasporto
cavalli  idoneo  e  la  disponibilita'  di  una  struttura  sanitaria
veterinaria di riferimento. 
    g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono
essere in  buono  stato  di  salute  e  regolarmente  identificati  e
registrati  ai  sensi  della  normativa  vigente.  I   requisiti   di
identificazione e certificazione degli  equidi  sono  verificati  dal
veterinario ufficiale.
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