Omicidio colposo stradale; la posizione del tribunale di Firenze sull’investimento di pedone.

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In tema di circolazione stradale, la semplice presenza dei pedoni in prossimità dell’attraversamento pedonale, impone al conducente dell’autovettura di dar loro la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, sia per quanto prescritto dal Codice della Strada, sia per la generale regola di prudenza che rende assolutamente prevedibile l’eventualità che una persona che si trova in corrispondenza delle strisce pedonali le attraversi, con conseguente obbligo del conducente di non procedere prima di aver accertato tale eventualità. Pertanto, deve ritenersi colpevole, a titolo di colpa, del reato di omicidio colposo il soggetto che, violando le norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 190 e 191 C.d.S., cagioni la morte di un altro soggetto.

Con queste parole il Tribunale di Firenze, con la sentenza del, 18/01/2016, ha condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione).

Il perché di una pena così contenuta è da ascriversi forse alla seguente circostanza: “Il comportamento collaborativo da lui tenuto dopo il sinistro e l’avvenuto integrale risarcimento del danno subito dalle persone offese (comprovato dalla documentazione oggi prodotta) consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che possono essere valutate come equivalenti alla aggravante ad effetto speciale di cui all’art.589 comma 2 c.p.”

Un contributo di riflessione sul tema del DDL “omicidio stradale”.

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