Le ordinanze del sindaco e la loro ricorrente illegittimità.

0
744

Il TAR Salerno (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/01/2016, n. 11) ci ricorda che “La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento (art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”.

Con sentenza di pari data, il TAR di Pescara ( T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 13/01/2016, n. 9) evidenzia che: “Un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente richiede una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari)”.

Nulla di nuovo, per la giurisprudenza amministrativa, se non il fatto che, del potere di ordinanza sindacale, si fa un uso eccessivo e, sovente, illegittimo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui