Il delitto paesaggistico che fu introdotto dalla legge 308/2004 modificando l’art. 181 del D.lgs. n. 42/04, ha avuto una portata dirompente all’interno dell’attività di repressione degli abusi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo. La scelta di politico criminale di innestare all’interno di un sistema sanzionatorio che prevedeva solo reati contravvenzionali, ha consentito, nel corso degli anni, alla Polizia Giudiziaria operante l’ applicazione di misure precautelari custodiali che insieme all’applicazione della pena accessoria amministrativa del ripristino dello stato dei luoghi hanno portato ottimi risultati sul fronte della repressione dei reati edilizi-ambientali, anche se da un ‘altro canto aspettative di leggi di condono degli abusi hanno tenuto viva la fiamma dell’impunità.
Se da una parte il legislatore fu duro nella previsione sanzionatoria del comma 1 bis, dall’altra parte introdusse un sistema di premialità[1] che nel corso degli anni la giurisprudenza ha dovuto affrontare per la disparità di trattamento tra gli abusi di cui al comma 1 bis[2] a differenza di quelli ricadenti nel comma1[3]. A mettere, in parte, la parola fine a questa diatriba giurisprudenziale è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del co. 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004[4], ed ha delimitato il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza.
Ne deriva che gli abusi non autorizzati ricadenti su zone vincolate in via provvedimentale ricadono ormai sotto l’ipotesi contravvenzione del comma 1, con conseguente riduzione dei termini di prescrizione ed applicabilità delle cause di non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica o per ravvedimento operoso, istituti finora preclusi.
Ne discende che l’operatività procedimentale è destinata a cambiare: la figura delittuosa sarà delimitata ai soli macro abusi dimensionali, affievolendo la lotta all’abusivismo edilizio-paesaggistico è c è da giurare che le prescrizioni prenderanno il posto delle sentenze di condanna, pure faticosamente ottenute in questi anni per la previsione della fattispecie delittuosa che prevede tempi più lunghi di prescrizione.
[1] Dl.gs. 42/04 art. 181 comma 1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell art. 3 D.P.R. 380/2001
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
[2] Dl.gs. 42/04 art. 181 comma 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
- a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
[3][Dl.gs. 42/04 art. 181 comma 1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
[4] LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
sentenza corte costituzionale numero 56 del 23 marzo 2016