Poteri autorizzatorio e di controllo in capo al Comandante della Polizia Municipale. E’ conflitto di interessi ?

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Il tema del conflitto di interessi e dell’obbligo di astensione è questione di interesse attualissimo, anche in virtù del cumulo di incarichi che vengono conferiti a Funzionari e a Dirigenti della P.A.

Al riguardo Tar Napoli, 24/11/2016, n.  5463 offre notevolissimi spunti di interesse che proveremo a sintetizzare.

Prima di tutto la commistione e il cumulo di funzioni, amministrative e gestionali e al contempo di vigilanza e controllo tipiche della Polizia municipale, in capo ad una sola figura dirigenziale confliggono con i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia ed attinti dalla legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 1986 e con il recente orientamento espresso al riguardo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia, per esempio un settore amministrativo, né essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo di tale struttura. Ne deriva l’illegittimità, per violazione della l. n. 65 del 1986, del provvedimento del comune che colloca l’istituito Corpo di polizia municipale all’interno di un’Area amministrativa.

Di conseguenza, la collocazione del Corpo di polizia municipale all’interno dell’organizzazione dell’Ente locale, consegue che al Comandante del corpo stesso non possono essere attribuite dai regolamenti locali funzioni di amministrazione attiva consistenti nell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia essi di contenuto negativo, quali il diniego di autorizzazioni o concessioni, si essi di contenuto positivo, quali il rilascio di provvedimenti ampliativi. Una simile potestà autorizzatoria, infatti, determina la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, generandosi un evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato e degli atti amministrativi che ha a tal fine adottato, con conseguente dequotazione del principio di imparzialità, vulnerato, anche solo potenzialmente, laddove la funzione di controllore venga attribuita allo stesso soggetto controllato.

Più semplicemente, appare chiaro che al Comandante della Polizia municipale non possono essere attribuite funzioni proprie della ordinaria struttura amministrativa che potrebbero interessare istituzionalmente la polizia municipale sotto l’aspetto operativo, di controllo o repressione di violazioni.

Il Collegio, poi, richiama l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha enunciato l’avviso, espresso in uno specifico orientamento, secondo il quale “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo” (A.N.A.C. – Sito web istituzionale – Orientamenti in materia di Anticorruzione – Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015).

Come non essere d’accordo, quando si sia in presenza di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. La ratio dell’obbligo di astensione va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale.

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