Quesito: Comunicazione da Money transfer – Controlli della Polizia Municipale

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

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DOMANDA: Abbiamo ricevuto comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge 94/2009, per un cittadino extracomunitario che non ha presentato il documento di soggiorno all’atto del trasferimento di denaro all’estero.

Chiediamo per quale motivo è stata inviata al Sindaco detta comunicazione, che l’ha trasmessa a questo Comandi di P. M. e quali sono le competenze della Polizia Municipale in merito.

Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti

Polizia Municipale S………. (SA)

 

Risposta

Si premette che

  1. la legge 94/2009, all’art. 1, comma 20, ha disposto che gli operatori che svolgono servizi finanziari di pagamento con attività di trasferimento di denaro all’estero, detta Money Transfer, devono inviare segnalazione all’autorità locale di P. S. trasmettendo i dati del soggetto, cittadino extracomunitario, che effettua operazioni di trasferimento denaro senza presentare il titolo di soggiorno.

L’omessa comunicazione da parte del titolare di tale agenzia è sanzionata con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

  1. le attribuzioni dell’autorità locale di P. S. sono esercitate dal Sindaco nei comuni in cui non vi è un Ufficio di Pubblica Sicurezza (Commissariato), ai sensi dell’art 1 del Tulps.

Ciò posto, in risposta alla prima domanda si precisa che gli atti sono stati inviati al Sindaco del Comune interessato, quale autorità locale di P. S., perché tale cittadina non è sede di Commissariato di P. S.

 Tale autorità locale di P. S., ricevuta la comunicazione dall’agenzia, deve far effettuare controlli sullo straniero segnalato e accertare se lo stesso sia in regola con il permesso di soggiorno; nel caso in esame detti controlli dovranno essere effettuati dalla Polizia Municipale.

Qualora l’extracomunitario risultasse irregolare privo, cioè, del permesso di soggiorno, si deve procedere alla sua denuncia all’A. G. per violazione dell’art. 10-bis del D. lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione).

Poiché, a seguito delle predette verifiche si dovrà procedere alla identificazione dell’extracomunitario con procedure particolari quali il fotosegnalamento ed i rilievi fotodattiloscopici, è di ogni evidenza che gli operatori della P. M. interessati, sprovvisti di conoscenze e delle relative attrezzature interessati per effettuare tali accertamenti specifici, dovranno rapportarsi ai Commissariati di zona competenti per territorio ovvero alla locale Caserma dei Carabinieri, notiziandoli sulla comunicazione ricevuta dall’agenzia di money transfer.

 

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