Domanda:
Buongiorno, volevo sapere quali sono le modalità per iscrivere a bilancio comunale le somme dei proventi delle sanzioni stradali rilevate dalla polizia municipale a norma del comma 2 bis dell’articolo 195 del codice della strada, da far confluire sul fondo dell’incidentalità notturna.
Risposta:
Buongiorno.
Da una piana lettura dell’articolo 195 comma 2 bis del codice, si evidenzia che la destinazione al al fondo per l’incidentalità notturna dell’incremento delle sanzioni (quando la violazione è commessa tra le 22 e le 7) stradali, riguarda solo le violazioni accertate dai soggetti di cui al comma 1 primo periodo dell’articolo 208. Le polizie municipali sono considerate del secondo periodo di questa norma. Ne deriva che i comuni, anche per le violazioni per le quali è prevista la maggiorazione di che trattasi, gestiscono -in coerenza con il comma 4 del menzionato art. 208 (fermo il rispetto dell’art.142)- l’intero volume delle sanzioni stradali, anche di quelle accertate in fascia notturna, per le quali è prevista la maggiorazione di 1/3 (es.: : velocità non congrua, eccesso di velocità, precedenza, violazione della segnaletica stradale, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o corsia, durata di guida degli autotrasportatori, circolazione sulle corsie di emergenza, retromarcia o inversione in autostrada), nel proprio esclusivo bilancio anche per la parte di spesa, senza fare conferimento alcuno al fondo (rispettando rigorosamente i vincoli di destinazione dei proventi sanzionatori). Ciò è confermato anche dal decreto del ministero dell’interno del 30 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2011. In buona sostanza l’incremento della sanzione è destinato ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna solo se la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello stato e funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. È solo con riferimento a queste ipotesi che il decreto ministeriale del 30 marzo 2011 interviene anche per definire le regole del versamento da parte del trasgressore o proprietario del veicolo e le modalità di postagiro e rendicontazione da parte degli organi ai quali appartengono gli organi di polizia dello stato.