Anche il B&B deve comunicare all’autorità di PS la presenza dell’ospite.

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Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale di Savona condannava una persona alla pena di euro 206,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, contestatole perché, in qualità di esercente attività di affittacamere, … ometteva di comunicare all’autorità di p.s., entro le ventiquattrore successive al loro arrivo, le generalità degli ospiti. Avverso detta sentenza ha proposto appello (poi riqualificato ricorso per cassazione) l’imputata, deducendo di non aveva svolto attività qualificabile come affittacamere, ma quale attività non imprenditoriale di bed and breakfast, non soggetta alla normativa di cui al T.u.l.p.s..

La Corte di cassazione (sezione I penale), con sentenza n°23308, del 11 maggio 2017 ha rigettato il ricorso e sostenuto che “la norma precettiva non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità, perché assoggetta i proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore, adempimento che nel caso di specie non è stato del tutto effettuato”.

Utile resta, inoltre, la ricostruzione della materia che ha subito, nel tempo, notevoli variazioni.

Per chi sia interessato alla materia, si acclude la sentenza.

Cass_ PEN_ 23308_2017

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