Errata invocazione della causa di mancata contestazione del verbale; effetti.

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Errata invocazione della causa di mancata contestazione del verbale; effetti.

 

Se ci si affida a gestori poco attenti, i sistemi di postalizzazione delle sanzioni amministrative generano fatti capaci di mandare al macero un discreto numero di sanzioni, magari meritevolmente attribuite.

La gestione “massiva” dei “verbali al Codice della Strada” troppo spesso va a scapito della qualità dell’accertamento della violazione, finendosi per fare (tristemente) “shopping” secondo lo stile “half-ass anything” nel cuore dell’elenco di lettere del comma 1 bis dell’articolo 201 del codice della strada, senza pensare, più di tanto, alla giustezza, correttezza e verità dell’invocata causa di esenzione dell’obbligo di contestazione della violazione.

Queste sono le considerazioni che mi sovvengono nel leggere la sentenza del GDP di Pistoia, n°196 del 2018 (che allego), atteso che si invocava nel verbale, quale causa di mancata contestazione immediata, l’enunciazione della lettera F, dell’elenco di cui al comma 1 bis dell’articolo 201.

il ricorrente rileva che la violazione (di cui al giudizio) atteneva alla presunta violazione dell’articolo 146 comma 3 del Codice, cogliendo nel segno  nel sottolineare come non si tratti di mero errore di forma, ma della vera sostanza della regolarità del procedimento amministrativo quando si parli della limitazione del dovere di dare luogo alla contestazione immediata della violazione.

Una sentenza “piccola piccola”, per una bega di paese, che non sposta nulla di importante ma che ci deve rammentare come il sistema sanzionatorio pretenda il rispetto delle regole formali, specie quando la forma è sostanza, come in questo caso.

GDP Pistoia 196-2018

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