Invece di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, utilizzate i poteri ordinari previsti dal titolo II del Codice della Strada.

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Invece di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, utilizzate i poteri ordinari previsti dal titolo II del Codice della Strada.

Siamo alle solite, con le ordinanze contingibili ed urgenti. Il T.A.R. Campania (Napoli Sez. V, 29/01/2019, sentenza n. 451)  ci ricorda che “l’ordinanza contingibile ed urgente presuppone anche un adeguato supporto istruttorio e motivazionale in ordine al suo presupposto soggettivo, in quanto per poter essere eseguita la stessa può dirigersi nei confronti dei privati solamente per la realizzazione di lavori sui beni di cui sono proprietari e che rientrano nella loro disponibilità. Tale strumento, invece, non può essere utilizzato per ordinare al privato l’esecuzione di lavori pubblici incombenti sull’ente proprietario della strada il quale, ove del caso, potrà ricuperare le spese sostenute nei confronti del soggetto responsabile del danno”.

Nel caso di specie il Sindaco di San Giorno a Cremano, con ordinanza n° n. 23 del 06/03/2018, aveva ordinato al Commissario ed al Direttore dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano “di provvedere a far eseguire ad horas gli opportuni accertamenti tecnici e tutte quelle opere necessarie a congiurare lo stato di pericolo per la privata incolumità determinato dai dissesti riscontrati presso il marciapiede antistante il fabbricato in condominio …”.

Impugnato tale provvedimento, i giudici campani hanno ritenuto che l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 24-03-2017, n. 1624). Inoltre sebbene il collegio abbia dimostrato di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, D.Lgs. n. 267 del 2000 ciò che rileva è l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento sindacale e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; Tar Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. Il, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo C. d. S., V, n. 7411/2010)”, nell’ipotesi di specie né dall’atto impugnato, né dalla diffida richiamata sono evincibili i profili fondanti la sussistenza della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, necessità per contro affermata in via meramente apodittica. Pertanto, non essendo evincibili dalla motivazione dell’ordinanza gravata i presupposti per il ricorso allo strumento extra ordine, il Comune avrebbe dovuto intervenire con i rimedi ordinari, applicando alla fattispecie de qua quanto previsto dall’art. 32 commi 2 e 4 D.Lgs. n. 285 del 1992, come dedotto da parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso.

Alla fine di questa faccenda, la triste consolazione è: se in Comune avessero letto il codice della strada, la partita sarebbe stata vinta.

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