Quesito: indennità di funzione

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QUESITO
Si domanda circa la previsione e collocazione all’interno del contratto collettivo decentrato
integrativo di un piccolo ente locale, per la Polizia Locale in riferimento alla indennità di funzione
per un appartenente al servizio ed inquadrato in categoria C e non titolare di posizione
organizzativa.

RISPOSTA
Con il contratto collettivo nazionale di lavoro  del maggio 2018 (Funzioni Locali) è previsto un
apposito titolo per l’area di vigilanza con una previsione all’art. 56-sexies  di una speciale indennità di funzione per gli appartenenti alla Polizia Locale non titolare di posizione organizzativa e collocati nelle categorie C e D. Intanto la previsione contrattuale è una previsione facoltativa a differenza di altri istituti,   poiché il tenore dell’impianto normativo prevede la locuzione ” Gli enti possono….” riferita come facoltà di prevedere quindi di erogare la predetta indennità .
L’indennità è correlata alla necessità di compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La previsione contrattuale fissa l’ammontare massimo della norma in €3000 e indica le modalità di ripartizione dei ratei all’interno dell’anno, demanda poi, alla contrattazione integrativa decentrata, la sua regolamentazione.
Il primo “paletto” fissato dalla nuova previsione contrattuale è relativo alla alternatività di questo
istituto economico con il pre-esistente istituto economico dell’indennità di particolare responsabilità già presente nell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999 ora previsto in sede ricognitiva l’;articolo 70-quinquies comma 1 dell’attuale contratto collettivo nazionale.
Con l’;entrata in vigore del contratto collettivo del maggio 2019 questa indennità di funzione
sostituisce per il personale già destinatario della precedente indennità di particolare responsabilità
la predetta erogazione. Si tratta quindi di un semplice cambiamento del nome; resta però la
possibilità in capo agli enti in sede di contrattazione decentrata di prevedere l’indennità di
particolare responsabilità oppure in alternativa l’indennità di funzione.
L’indennità di funzione è cumulabile con gli istituti della indennità di vigilanza con gli altri istituti del
salario accessorio già presenti ( reperibilità, turnazione, etc) e anche con il nuovo istituto della
indennità di servizio esterno.-
L’ANCI Lombardia  con un completo esperimento dottrinale ha indicato nelle sue linee di indirizzo
le modalità per la collocazione e previsione del nuovo istituto all’interno della contrattazione
decentrata ( vedi C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2016-2018 LINEE DI INDIRIZZO DATORIALI ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA )L’Indennità di funzione – art. 56-sexies -, dovrà invece essere collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustifichino, senza automatismi, il riconoscimento dell’incentivazione.
Con riferimento al quesito proposto appare comunque necessario fare le seguenti considerazioni.
Intanto è necessario capire la definizione dei distintivi di grado all’interno della categoria C per un istruttore di vigilanza. Per tale questione occorre necessariamente fare riferimento ai regolamenti regionali.
La previsione contrattuale fa riferimento al grado rivestito quale presupposto secondario per
l’attribuzione della indennità di funzione.
Un’altra  considerazione di tipo organizzativo è quella del degli effettivi compiti attribuiti o richiesti
all’istruttore di vigilanza in categoria C , tali da poterlo collocare come destinatario di specifici
compiti

L’ultima valutazione è relativa alla destinazione delle risorse per questa nuova voce di salario
accessorio presenti all’interno del fondo per le risorse decentrate. Notoriamente questo aspetto è
quello che desta il maggiore ostacolo per la definizione di questi nuovi istituti che vanno a gravare
sulle totalità delle risorse decentrate.
E’ pur vero che sia la Corte dei Conti,  che l’ARAN hanno avuto modo di osservare come questi
istituti economici per la Polizia Locale, possono essere finanziati   con quota parte dei proventi
sanzionatori derivanti dagli accertamenti delle violazioni a norme del Codice della Strada nella
quota di spettanza del comune ed all’interno delle destinazione vincolata ed in particolare
nell’aliquota che fa riferimento al potenziamento del servizio.
I due organi consultivi hanno affermato  che l’utilizzo di questi proventi è legittimo nel rispetto di
particolari condizioni;  quali quelli della collocazione di questi istituti all’interno delle performance
collettive o individuali in considerazione del fatto che la presenza di tali compensi e la loro
attribuzione sono relativi all’effettivo svolgimento di compiti di particolare responsabilità che
possono rientrare tra gli obiettivi performanti di mantenimento o di miglioramento per il servizio di
Polizia Municipale.
L’’ultimo aspetto è relativo alla “sfondamento” dei limiti del fondo per le risorse decentrate.
La Corte dei Conti BASILICATA si è espressa in merito
Evidenziano i giudici lucani che la differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso,
tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.
75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo
esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di
posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente,
nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.
Ciò trova indirettamente conferma nella circostanza che le uniche fattispecie escluse dal tetto
dell’incremento sono quelle previste dall’art 67 co 2 lett a ( euro 83,20, moltiplicato per il personale
in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e b (differenze derivanti dall’aggiornamento di
valore delle c.d. progressioni economiche), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a
livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, le quali trovano la loro copertura in
somme già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica (Sezione delle
Autonomie delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG). A tali eccezioni, il legislatore ne ha
successivamente aggiunto altre con previsione espressa di carattere tipico e tassativo che ne
conferma la natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regola generale dell’invalicabilità del
limite (cfr. art 11, comm1 e 2, e art 11 bis, comma 2, d.l. 135/2018 conv. dalla l. 102/2019).
La sottrazione dal limite anzidetto, infatti, è consentita solo nei seguenti casi:
1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente
individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi
per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);
2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui
ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 (Sezione delle Autonomie, delibera n. n.
2/SEZAUT/2013/QMIG);
3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente
variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014);
4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità
con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea,
per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale
addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel
contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di
utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione
che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego
pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto
all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);

5) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere
totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo
svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a
preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a
preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo)di poter erogare compensi (Sezione
delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per
il finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegato

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