Convertito in Legge, il D.L. 19/2020… piccole ma rilevanti modifiche da studiare

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La LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata pubblicata nella GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020.

Ovviamente non potevamo farci mancare delle modifiche al testo del DL. 19/2020.

Saranno sicuramente contenti (forse non saranno contenti, perché così hanno perso la scusa per lamentarsi o per sottrarsi al lavoro) quanti si lamentarono della mancata espressa considerazione della Polizia Locale, nei piani di controllo; il comma 9 dell’art. 4, viene così modificato: “al comma 9: al primo periodo, dopo le parole: «delle Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza» (peraltro, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale   ispettivo   dell’azienda sanitaria locale competente per territorio   e   dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro»).

Ma questa è un’inezia !

Più rilevante è la riduzione del massimo edittale delle sanzioni, che scenda da 3.000 Euro a 1.000 Euro; circostanza irrilevante per il PMR che resta ancorato al minimo edittale, con salvezza dello sconto.

Parimenti utile a dissipare qualche dubbio (ammesso che ce ne fossero) è la modifica al comma 4, ove in luogo delle parole «l’autorità procedente», troviamo le seguenti: «l’organo accertatore»; questo vale a dire che non c’è modo per scampare al dovere di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio, laddove ne ricorra l’esigenza (la norma, continua a dire “può”).

Scontato che la competenza ad irrogare le sanzioni spetta al prefetto anche per la violazione alle ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

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