Il Decreto Rilancio e l’imposta (o contributo) di soggiorno; depenalizzazione surrettizia?

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Il Decreto Rilancio e l’imposta (o contributo) di soggiorno; depenalizzazione surrettizia?

L’articolo 180, comma 1, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro. Alla ripartizione si provvede con decreto ministeriale (comma 2). Il comma 5 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri.

Le novità in materia, tuttavia, non sono solo queste (anzi il fondo di dotazione, in relazione alla sua scarsa capienza rispetto al bisogno –secondo le stime correnti esso copre circa il 10% del monte annuo complessivo riscosso dai Comuni italiani- sembra quasi una sorta di “specchietto per le allodole”, in relazione alla depenalizzazione sostanziale fatta con i commi successivi).

I commi 3 e 4 dell’art. 180 novellano alcune disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (quest’ultimo previsto per Roma capitale e già introdotto –prima dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23- a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno, ai sensi dell’art. 14, co. 16, lett. e, del D.L. n. 78 del 2010). I soggetti che incassano tali imposte o contributi devono successivamente versare al comune i relativi importi. La presentazione della relativa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, deve essere effettuata dal gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (comma 3). Il medesimo diritto di rivalsa è riconosciuto, ai sensi del comma 4, anche al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – dovuto per locazioni brevi.

La disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ovvero per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno è poi la vera novità a cui, come anticipato, si deve attribuire una volontà “depenalizzatrice” surrettizia o occulta.

Questo il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 180 del Decreto Rilancio, qui in esame:

  1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  2. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da “nonche'” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

La relazione accompagnamento del DDL di conversione in nessuna parte lascia immaginare che la novella possa fungere da grimaldello per escludere la natura di “agente contabile” (si veda in tal senso la pronuncia n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, confermata da numerose pronunce successive, da ultimo la sentenza n. 1/2019 della Sezione Giurisdizionale Toscana della Corte dei Conti) per il gestore della struttura ricettiva né per escludere che il gestore che trattenga il provento dell’imposta (a Roma del contributo) resti passibile dell’ipotesi di reato di Peculato di cui all’art. 314 c.p. (che, come è noto, sanziona con la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi il delitto realizzato dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio il quale si appropria del denaro o della cosa mobile altrui della quale abbia il possesso o, comunque, la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio; si vedano, tra le altre, le sentenze della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, n. 32058 del 12 luglio 2018 e, da ultimo, la sentenza n. 19925 del 9 maggio 2019).

Forse il Legislatore, con questa repentina e mascherata azione, sta rimediando ad alcuni eccessi non voluti, dal c.d. “spazzacorrotti” (al secolo: L. n. 3/2019, che ha ricompreso l’art. 314 c.p. nel novero dei cosiddetti reati “ostativi”, di cui all’art. 4-bis, c. 1 dell’Ordinamento Penitenziario). Anche per il gestore che ometta di versare piccolissime somme (l’articolo in parola esclude l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cp) va incontro a conseguenze sproporzionati, quali: l’esecuzione della condanna, ai sensi dell’art. 656, comma 9 c.p.p. e l’esclusione delle misure alternative alla detenzione.

Certo, nel mentre spetterà a i giudici verificare se le nuove sanzioni tributarie abbiano valenza speciale rispetto alla possibile applicabilità dell’art. 314 cp (il rinvio procedimentale alla norma che disciplina le sanzioni tributarie in materia di “ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”, genera non pochi dubbi sulla possibile specialità della nuova fattispecie), ai Comuni competerà modificare rapidamente i propri regolamenti in materia, se non per altro motivo, per escludere l’applicabilità delle sanzioni extra tributarie per il caso delle violazioni che, in qualunque caso, riguardano:

  • l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile;
  • l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

Prende campo, in questa materia, l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come prende campo la necessità di rimodulare, al senso della novella, l’impianto della disciplina locale.

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