L’ombra del contrasto lobbysta sulle notifiche a mezzo PEC. Revisione dei metodi di notifica a mezzo PEC.

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L’ombra del contrasto lobbysta sulle notifiche a mezzo PEC.

Revisione dei metodi di notifica a mezzo PEC.

Con circolare prot. 300/A/4027/20/9, del 6 giugno 2020, il Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative per la tutela della riservatezza dei dati personali inerenti le notifiche a mezzo PEC.

Inutile dire che contro la notifica PEC c’è una considerevole lobby di potere, attestata sul mercato della notifica degli atti giudiziari mediante servizio postale, con cui occorre fare i conti, quante volte si tenta di sottrarre loro questa “miniera d’oro” di costi anticipati dalle Amministrazioni mittenti e rimborsate dai trasgressori solvibili.

La circostanza che ancora non decollino i sistemi di identità digitale e che solo grazie alla operatività limitata della banca dati “INI –PEC” si possa attivare qualche notifica a mezzo PEC dei verbali di cui al Codice della Strada, non può non avere ragioni sottese e perverse che ostacolano la fattibilità di procedure che la tecnologia consente di svolgere con velocità, da lungo tempo ormai.

Ad ogni buon conto, tenendo fuori da ogni sospetto tale organo, pare che il l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, abbia avuto alcune interlocuzioni con il Ministero dell’interno, redarguendo e recensendo negativamente la procedura di reperimento e notifica a mezzo PEC dei verbali di cui al codice della strada, ai titolari di imprese individuali.

Per farla breve, il Ministero, a ciò spinto dal Garante predetto, specifica che nella ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa la violazione, può essere usato il codice fiscale della persona fisica, inserendolo nella sezione “imprese” solo se il verbale sia stato contestato immediatamente e la violazione risulti commessa nell’esercizio dell’attività d’impresa. “in ogni altro caso il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione professionisti del registro INI-PEC”.

Per carità!

Questa indicazione procura piccolo danno e allo stesso si può facilmente rimediare, così non resterà compromessa la riservatezza dei dati della persona fisica che opera nella predetta “impresa individuale”.

Invero, la misura del danno procurabile la capisco poco (ma questo è un mio limite), ma su questo punto: usi obbedir tacendo e tacendo morir.

La circolare, tuttavia, getta anche un sinistro alone su un altro e ben più periglioso tema:

trascrivendo alcuni passi della stessa, pare che “l’Autorità Garante, inoltre ha anche sottolineato che costituisce violazione delle citate norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali, l’attività di ricerca in forma massiva degli indirizzi PEC dei trasgressori nel registri INI-PEC: l’art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017, infatti, prevede la facoltà di notificare il verbale a mezzo PEC al proprietario del veicolo ovvero, alla persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione, Ciò esclude che si possa procedere a notifiche in modo automatico all’indirizzo PEC dell’impresa individuale, azienda o società di cui risulta eventualmente titolare il proprietario, o all’effettuazione di ricerca in forma massiva finalizzata ad ottenere tale indirizzo”.

Così, Il Ministero, in ragione delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante sopra trascritte, tra l’altro, viene a prescrivere che: in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione”.

Ora, posto che per natura non sono facile ad impressionarmi, per quel che leggo non penso che i Corpi ed i Servizi di Polizia Locale che notificano i verbali a mezzo PEC, debbano preoccuparsi.

Tuttavia, l’ombra sinistra del Garanteprivacy sulla notifica PEC… inquieta…

Quindi non è da escludere che bene farebbero i Comuni ad interagire direttamente con la stessa senza la mediazione del Ministero dell’interno che, peraltro, con l’atto qui allegato, non hanno inteso esprimere alcuna direttiva di coordinamento dei servizi di polizia stradale, ma solo diramare regole organizzative interne alle specialità della Polizia di Stato.

In allegato, la circolare.

circolare ministero interno notifiche pec 2020

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