Regione Campania – L. R. numero 2 del 2 marzo 2020 – Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo

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E’ stata pubblicata sul BURC n. 17 del 3 marzo 2020 ed è entrata in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione la legge regionale n. 2 del 2 marzo 2020:  “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”.  La Legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione e al contrasto dell’usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Disciplina infine le forme di collaborazione istituzionale,

La regione Campania si allinea ad altre regioni che già avevano adottato analoghi provvedimenti. gli Enti locali  da tempo  cercano di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco con ordinanza sindacali  sostenute anche da una giurisprudenza favorevole (1)  a sostegno del ruolo fondamentale dell’Ente locale nelle misure di pianificazione e la distribuzione delle sale scommesse e sale giochi,  già previsto  a seguito di emanazione dell’art. 7, comma 10, del d.l. 158/2012, dal quale  si trae il principio della legittimità di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da rispettare,    tenuto conto    di  proposte motivate dei comuni;

La legge Regionale in vigore dal 04/03/2020 prevede:

L’istituzione  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della   legge, uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione;

Art. 5 istituisce l’osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo) o presso la direzione generale per la Tutela della salute, con i seguenti compiti:

1.monitora il fenomeno del DGA e l’efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso;

2.formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della presente legge;

3.formula proposte e pareri per la redazione e l’aggiornamento del Piano di Azione regionale di cui all’articolo 6, anche in raccordo con l’Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della salute;

4.promuove indagini epidemiologiche mirate sulla caratterizzazione del fenomeno;

5.trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sanità e sicurezza sociale e Istruzione e cultura – ricerca scientifica – politiche sociali una relazione annuale sull’attività svolta;

Art. 7 (Competenze dei Comuni legge regionale 2/2020)

distanze dai luoghi sensibili

1.hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all’articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all’articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale;

Art. 13 (Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA

1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.

per le attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge  possono restare in attività a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

    1. possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;
    2. videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
    3. modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;
    4. certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’articolo 18; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative

ORARI

Articolo 13 comma 7 

lett a per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30;

Lett b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.

I sindaci ed i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica collaborano alla pianificazione di interventi rimessi alle Forze dell’ordine ed ai Corpi di polizia municipale per garantire il contrasto all’esercizio illegale od abusivo delle attività di gioco con vincite in denaro

Entro 90 giorni devono essere adeguati i regolamenti

È competenza delle amministrazioni comunali l’attività di promozione di iniziative e manifestazioni culturali specifiche per il territorio comunale aventi ad oggetto la prevenzione e la cura del DGA, anche in collaborazione con le ASL

Art. 9 (Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito)

gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito sono tenuti a esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato a:

1.evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

2.segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone affette da DGA;

3.diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web dedicato.

I gestori sono tenuti a introdurre idonee soluzioni tecniche mirate a evitare l’accesso dei minori ai giochi e volte ad avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

Il materiale informativo di cui al comma 1 è predisposto dalle ASL in collaborazione con l’Osservatorio

SANZIONI

L’installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l’articolo 9 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni apparecchio di gioco e l’interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. Per tali finalità l’irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all’Agenzia delle dogane e dei  monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l’apparecchio.

legge videogiochi ludopatia Regione Campania 

 

1)La Corte Costituzionale n. 220/2014, circa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nella  nella parte in cui tale disposizione non prevede la competenza dei Comuni ad adottare provvedimenti per limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), negli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 dello stesso R.D. n. 773/1931.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, concernente la configurabilità o meno di un competenza in ordine all’adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.

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