La confisca facoltativa va adottata prima della morte del Trasgressore, la confisca obbligatoria sopravvive ad essa.

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La confisca facoltativa va adottata prima della morte del Trasgressore, la confisca obbligatoria sopravvive ad essa.

la risalente giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 14-12-1998, n. 12535) ci ricorda che in tema di sanzioni amministrative accessorie, l’art. 20 della stessa legge n. 689 del 1981 dispone al terzo comma che possa essere disposta, in correlazione con l’irrogazione di una sanzione amministrativa principale, quale sanzione accessoria, “la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione” e che debba essere disposta la confisca “delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose su dette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”, statuendo, tanto in relazione alla confisca facoltativa prevista nella prima parte della norma, quanto in relazione alla confisca obbligatoria prevista nella seconda parte, che la confisca può essere disposta in entrambi i casi solo su cose di proprietà del soggetto nei cui confronti sia irrogata la sanzione pecuniaria.

Ne consegue che, ove tale soggetto, prima della irrogazione della confisca sia deceduto, estintasi la sanzione principale pecuniaria e divenute le cose che potevano essere oggetto di confisca di proprietà dei suoi eredi, la confisca di esse non può più essere disposta, in forza del principio di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative stabilito dal sopra menzionato art. 7, nonché della norma espressa dell’art. 20, comma 3, che subordina, in linea generale, la confisca alla proprietà della cosa da parte del soggetto nei cui confronti è irrogata la sanzione pecuniaria.

Un’eccezione a tali principi è posta, peraltro, dal successivo quarto comma dell’art. 20, il quale stabilisce che “è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento”. La ratio di tale norma è costituita dalla intrinseca pericolosità sociale del possesso delle cose in questione, che escludendone il legittimo possesso da parte di chiunque, ne giustifica ed impone la confisca in ogni caso, senza che possa rilevare la non irrogabilità della sanzione amministrativa principale nei confronti del proprietario di esse, come nel caso di morte dell’autore dell’illecito amministrativo e di successione dei suoi eredi nella proprietà di tali cose.

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