Differenza fra rettifica e annullamento in autotutela dell’atto amministrativo.

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Con la decisione allegata, il Consiglio di Stato ha chiarito la differenza tra rettifica e annullamento in autotutela degli atti amministrativi.

L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità e, di conseguenza, il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza.

Pertanto, solo in presenza di elementi invalidanti l’atto, potrà utilizzarsi lo strumento dell’annullamento (in autotutela o giurisdizionale).

Per esserci errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità. Ultima notazione: non può farsi luogo alla rettifica oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell’atto.

Michele Orlando

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