Quesito: Attività agrituristica – Caratteristiche per l’alloggio degli avventori. -Campania-.

0
897

Domanda: Comandante buongiorno! Ho l’ennesimo dubbio e credo che lei me possa aiutare.

Un’azienda agricola molto grande nel 2013 ha avviato nel nostro comune un’attività agrituristica, esclusivamente per l’attività di somministrazione agli avventori di alimenti e bevande.

Attualmente ha iniziato la ristrutturazione di due casali per farne strutture di alloggio, prevenendo in un casale due appartamenti per quattro persone ciascuno e nell’altro, che si trova in un altro lotto di sua proprietà, dodici stanze per accogliere in totale trentadue persone.

Nel regolamento regionale trovo scritto in più parti che l’agriturismo deve prevedere un massimo di 10 posti.

Ma la modulistica del portale in uso a questo suap distingue l’attività in familiare (sotto i 10 posti) e imprenditoriale.

In rete non trovo niente che specifichi tutto ciò. Può darmi chiarimenti? Grazie

Suap del Comune di P. F. (SA)

 

Risposta

Si premette che l’attività di agriturismo in Campania è disciplinata dalla Legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008, modificata da ultimo dalla L. R. 22/2016.

Per l’avvio dell’attività di agriturismo l’imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge, deve presentare al Comune, nel cui territorio ha sede l’azienda, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) corredata da una lunga serie di documenti.

La stessa normativa ha stabilito, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, doveva adottare un regolamento di attuazione, nel quale dovevano essere disciplinati i criteri e le modalità per l’assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, la quota di prodotti propri e di quelli acquistati nei normali canali commerciali, le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture e delle aree attrezzate per il tempo libero, le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e per la somministrazione e la preparazione dei pasti, i requisiti igienico-sanitari per le attività di macellazione di animali allevati in azienda, i requisiti per l’ospitalità in spazi aperti ed infine le disposizioni per la conduzione delle piscine nelle strutture.

Il Regolamento è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 18 del 28 dicembre 2009, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15”, (Disciplina per l’attività di agriturismo).

Detto ciò, passiamo a fornire la risposta al quesito presentato.

Il citato Regolamento 18/09, all’articolo 5 ha individuato i requisiti igienico sanitari dei locali, con distinzione fino a 10 ospiti (e non posti), attività a carattere familiare, e per un numero superiore a 10, attività imprenditoriale. Viene, infatti, stabilito che per l’attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande per un numero fino a 10 ospiti è sufficiente il rispetto dei requisiti igienico sanitari fissati per i locali delle abitazioni; mentre per un numero superiore a dieci ospiti, troveranno attuazione le disposizioni indicate negli articoli 6, 7 e 8.

Con tali articoli sono individuati i requisiti dei locali per l’attività di somministrazione (art. 6), dei locali adibiti a cucina o laboratori per la preparazione dei pasti (art. 7), dei locali per l’attività di macellazione di animali allevati nella stessa azienda. sempre per posto tavola, facendo una differenza sostanziale per l’ospitalità e la somministrazione di un numero di ospiti fino a 10 unità.

Infine l’articolo 9 ha definito i requisiti igienico sanitari per i locali destinati alla ospitalità, nonché le caratteristiche e le superfici delle camere e di ciascun posto letto, distinguendo tra aziende rurali e quelle di pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli.

Alla luce di quanto detto, questo Suap dovrà, pertanto, richiedere una planimetria delle aree e locali interessati ed una relazione a firma di un tecnico ove siano dichiarate e riportate tutte le misure delle superfici utilizzate, per verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dal predetto regolamento.

Successivamente, riteniamo che sia necessario accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate effettuando un sopralluogo sui luoghi, congiunto di un dipendente dell’ufficio tecnico e del personale della Polizia Municipale. Solo all’esito favorevole potrà essere permesso l’avvio dell’attività.

Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che anche il titolare della struttura agrituristica, come peraltro previsto anche dall’articolo 11 della predetta legge regionale, ha l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 109 Tulps, le generalità delle persone alloggiate; la mancata segnalazione è punita con denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 17 Tulps, ricordando che il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, con l’art. 5, comma 1 ha disposto che dopo le parole “entro le ventiquattro ore successive all’arrivo”, sono inserite le parole “e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui