Quesito: Commercio su aree pubbliche in Campania. Carta di esercizio e Attestazione annuale.

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Gentilissimo Comandante, le chiedo di fornirci il seguente chiarimento.

La nuova legge regionale della Campania sul commercio, la n. 7/2020, ha stabilito che le attività di commercio su aree pubbliche possono essere esercitate con questi due nuovi documenti la Carta di esercizio e l’Attestazione annuale.

Vorremmo sapere quando si possono rilasciare e se la Regione ha predisposto la relativa modulistica. Grazie di tutto.

Il Personale del Suap di C. (CE)

Risposta

La Legge regionale del 21 aprile 2020, n. 7, Testo unico sul commercio (TUC), all’art. 53, comma 3, ha stabilito che per l’espletamento dell’attività di commercio su aree pubbliche, oltre al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 7, è richiesto “l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale”.

Il comma 4 ha, inoltre, chiarito che la Carta d’esercizio è un documento identificativo dell’impresa che esercita sulle aree pubbliche e contiene gli estremi del titolo autorizzativo, i dati di iscrizione alla Camera di Commercio ed all’INPS.

Tale documento non è rilasciato da alcun ente, ma è una autocertificazione compilata dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche. Lo stesso operatore dovrà provvedere ad aggiornare il documento in caso di modifica dei predetti dati.

Il successivo comma 5, invece, ha precisato che l’Attestazione annuale è un documento che attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali in ordine all’attività commerciale esercitata negli ultimi due anni; essa è rilasciata dal Comune e deve essere allegata alla Carta d’esercizio ed esibita in caso di controlli.

Per la mancanza di tali documenti l’art. 147, comma 3, stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000, con p.m.r. di € 1.000, il sequestro, finalizzato alla confisca, delle merci e delle attrezzature, nonché degli automezzi utilizzati per l’attività.

Però, sia la Carta d’esercizio che l’Attestazione annuale, ad oggi, non sono ancora entrati in vigore; il possesso di tali requisiti è stato rinviato di ben due anni.

Infatti, la Legge regionale 29/12/2020, n. 38 (Legge di stabilità regionale per il 2021), con l’articolo 33, ha rinviato l’entrata in vigore dell’attestazione annuale e della carta di esercizio, inserendo nel predetto articolo 53 della L. R. 7/2020 il comma 3 bis che testualmente prevede: Il requisito del possesso della carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2023”.

Per quanto innanzi evidenziato, si conclude precisando che l’entrata in vigore dei due documenti in argomento, la Carta d’esercizio e l’Attestazione annuale, fino al 31 dicembre 2022, non devono essere richiesti agli operatori commerciali ed i Suap non si devono preoccupare di predisporli, ne di accogliere eventuali autocertificazioni della carta di esercizio.

Infine, per completezza, si aggiunge che la predetta legge regionale 38/2020 ha anche modificato l’art. 54 del TUC, relativo all’assegnazione dei posteggi, inserendo, dopo il comma 1, il comma 1bis che stabilisce: “Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute”.

 

  1. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
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