Quesito: Registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004- Scia sanitaria.

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Domanda: Caro Amico, Ti espongo di seguito una problematica sulla quale non sono riuscito a trovare un orientamento certo.

L’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 (recepito dalla Regione Campania con Delibera della Giunta n. 228 del 31/05/2011) prevede che con la presentazione della notifica ai fini della registrazione CE (Scia sanitaria) l’attività possa essere immediatamente iniziata.

Inoltre l’Autorità competente (in questo caso il soggetto che deve tenere il registro è l’ASL competente per territorio) si avvale in via ordinaria del Comune per la ricezione della SCIA alimentare.

Talvolta la Polizia municipale, nel corso dei controlli che effettua presso le attività esistenti sul territorio, rileva la mancanza della notifica CE e quindi della Registrazione.

Inoltre, spesso l’ASL ci segnala l’archiviazione della pratica relativa alla registrazione in quanto il soggetto non ha integrato la documentazione richiesta.

In tali casi (omessa notifica o mancato conseguimento della registrazione) ti chiedo quali sono le attività che deve svolgere il SUAP. In particolare chiedo se vi sia l’obbligo di procedere alla chiusura dell’attività (o sospensione) e soprattutto quali siano le normative dalle quali discende tale potere in capo all’Amministrazione comunale.

Ti ringrazio anticipatamente per l’attenzione e Ti invio cordiali saluti.

  1. D. R. Responsabile Suap Comune di C. (NA)

 

Risposta

Preliminarmente ricordiamo che il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004, “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, fu adottato ai fini del rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare e ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004 ed è rivolto a tutti gli operatori del settore alimentare.

A seguito di tale Regolamento CE in Italia fu sottoscritto l’Accordo tra Stato e Regioni del 29/04/2010, con il quale furono adottate una serie di disposizioni per la loro puntuale attuazione, che di seguito passiamo a evidenziare.

In primis, alle ASL fu dato incarico, attraverso i servizi medici e veterinari, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare l’applicazione del predetto Regolamento sulla base delle indicazioni sottoscritte con lo stesso Accordo ovvero con altre indicazioni del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome.

Fu stabilito che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari sono soggette a procedura di registrazione o Scia, per altri definita anche “notifica”.       assegnato

Di conseguenza, a tutti gli operatori del settore alimentare è stato dato l’obbligo di comunicare alle ASL, quali autorità competenti, ogni stabilimento di prodotti alimentari al fine della loro registrazione.

Inoltre, fu definito per stabilimento di impresa alimentare “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” (art. 3 del Reg. 178/2002).

L’Accordo ha ancora precisato che le attività in passato erano già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione, ai sensi di precedente normativa di settore, non avevano più necessità di effettuare ulteriore notifica ai fini della registrazione/SCIA prevista dal Reg. 852/2004.

L’anagrafe delle registrazioni fu posta nella competenza delle ASL competenti per territorio.

Fu, altresì, definito che per effettuare la registrazione/scia sanitaria, il titolare dell’industria alimentare doveva effettuare presso l’ASL, sede dell’attività o in cui era residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi, o la vendita su aree pubbliche in assenza di laboratorio o deposito correlati), la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione/SCIA.

La registrazione è effettuata a seguito di una semplice notifica, con le modalità che sono state stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome.

L’operatore del settore alimentare potrà iniziare l’attività subito dopo all’avvenuta notifica.

Al momento della presentazione della notifica il titolare deve dichiarare che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE/852/2004. A tale notifica deve essere allegata una relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l’attività l’operatore del settore alimentare

Successivamente, gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL saranno competenti a verificare la veridicità di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso di false dichiarazioni, procedere alla denuncia del dichiarante all’Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Qualora la Polizia Locale, nel corso di controlli dovesse accertare che coloro che esercitano attività di produzione, trasformazione, trasporto, somministrazione e vendita di prodotti alimentari non hanno omesso la registrazione/notifica/scia sanitaria, ovvero l’ASL segnala l’archiviazione della pratica relativa alla registrazione in quanto l’operatore/titolare non ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta dalla stessa ASL, si dovrà procedere a verbalizzare il titolare dell’attività ai sensi del D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3,con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 ad € 9.000, con pmr di € 3.000.

Copia del verbale dovrà essere inoltrata al Suap del Comune competente che dovrà adottare ordinanza di sospensione dell’attività fino alla presentazione all’ASL della registrazione sanitaria, con avvertenza che, in mancanza, si procederà a disporre la definitiva cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.

Infine, a maggiore chiarimento, precisiamo che gli Agenti accertatori non potranno procedere di iniziativa alla chiusura dell’esercizio all’atto del controllo.

 

C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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