E’ lite temeraria richiedere il pagamento di onorari per un importo che si ritiene incompleto. Soprattutto se la P.A. mette a disposizione le somme liquidate in sentenza.

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La lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. ricorre allorquando il giudice rilevi un danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell’altra parte e di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento delle parti nel processo.

Se la parte soccombente mette a disposizione le somme liquidate dal giudice a titolo di spese del giudizio, ma quella vincitrice le rifiuta ritenendole non conformi a quelle quantificate, notificando (dopo circa un anno e mezzo) un precetto per una somma dieci volte superiore, può essere condannata per lite temeraria?

Secondo Cass. civ., sez. III, 17/03/2021, n. 7409 sicuramente si, ma prima di dare conto dei principi espressi nella decisione, vale la pena riferire anche sui fatti di causa.

Tizio ricorre avverso una sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme al Cds, risultando vincitore. Il Gdp gli liquida, a titolo di spese del giudizio la somma di € 60. In considerazione di ciò il Comune soccombente, entro i 120 giorni successivi alla notifica del titolo esecutivo, emette mandato di pagamento per € 82,62, comprensivi anche degli oneri accessori, mettendo a disposizione della parte le somme. Il legale della parte vittoriosa, ritenendo arbitraria la decurtazione di € 5,30 non incassa il mandato e, circa un anno e mezzo dopo, notifica un precetto per € 633,00.

La S.C. ha osservato che con tali atteggiamenti la parte ha compiuto un abuso del processo, tanto evidente quanto indiscutibile. Infatti, l’abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

Il dovere di correttezza è spirito di lealtà, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati, e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l’interesse del
debitore.
Il dovere di buona fede, dal canto suo, impone al creditore di accettare l’adempimento anche inesatto, se lo scostamento rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile pregiudizio all’interesse del creditore.

Il principio di diritto espresso è: “se il debitore ha l’obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall’art. 1176 c. c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall’art. 1175 c. c.) di collaborare col creditore per facilitarne l’adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell’esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l’inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”.

In conclusione, la S.C. ha condannato il ricorrente alla rifusione in favore dell’Ente
delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di € 900, oltre alla medesima somma (altri € 900) a titolo di lite temeraria ex  art. 96, comma terzo, c.p.c. ed oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

E ho detto tutto.

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