quesito: contestazione differita che non contiene l’indicazione del decreto prefettizio.

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DOMANDA: ho avuto modo di leggere l’articolo pubblicato sul vostro sito in data 10 giugno 2021 e voglio porre una domanda  in merito  alla contestazione della sanzione e sua validità.- Ma contestando ai sensi della lettera e) dell’art 201…non necessita il Decreto che, non solo a parer mio, necessita solo per le postazioni in sede fissa senza la presenza dell’organo accertatore. …o è cambiato qualcosa? Non mi pare.
RISPOSTA:

La risposta è rinvenibile attraverso il combinato disposto degli artt. 200 (contestazione e verbalizzazione delle violazioni) e 201 (notificazione delle violazioni) del Codice della Strada, con l’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito e modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.

In punto si evidenzia in prassi come, nel corso del tempo, hanno assunto sempre più rilievo le ipotesi di cui alle lettere e) ed f) dell’ art. 201, comma 1-bis, rispettivamente afferenti “l’accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, nonchè “l’accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.

Più nello specifico, poi, il primo periodo del comma 1-ter, dell’art. 201, prevede come nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis in cui non e’ avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, mentre il secondo periodo del richiamato comma 1-ter, specifica che nei soli casi previsti alla lettera b (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), lettera f (accertamento da remoto delle violazioni al C.d.S.) e lettera g (rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle ZTL, alle APU, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie preferenziali) del comma 1-bis non è addirittura necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, che devono, tra l’altro, essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Tutto quanto innanzi chiarito, giungiamo alla fondamentale disposizione del comma 1-quater, dell’art. 201, che nel ribadire come per i casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati, ovvero approvate per il funzionamento in modo completamente automatico, stabilisce la ulteriore previsione di installazione ed utilizzati delle apparecchiature automatiche solo sui tratti di strada individuati dal Prefetto, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle strade.

Secondo il dato normativo dettato dal comma 1-quater, dell’art. 201 del C.d.S., in capo al Prefetto sussiste sempre la competenza relativa alla individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, è possibile procedere agli accertamenti con le modalità previste dall’art. 201, comma 1 ter, anche in assenza di organi di polizia.

Tale indirizzo, già affermato dal Ministero dell’Interno con Circolare del 26 gennaio 2005, n. 4, appare implicitamente supportato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della II Sez. Civile n. 18066 del 16 giugno 2006, secondo cui, alla luce dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, l’utilizzo dei dispositivi che consentano il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della strada “al di fuori delle strade prese in considerazione” è legittimo soltanto se accompagnato dall’obbligo della contestazione immediata. Pertanto, il principio di diritto che emerge è quello che sulle arterie stradale minori, diverse da autostrade e strade extraurbane principali, deve garantirsi all’utente, fin quanto possibile, il diritto alla contestazione immediata della violazione, a meno che detto diritto di difesa debba subire una compromissione per la salvaguardia dei superiori interessi quali la salvaguardia dell’incolumità degli operanti, dei controllati e del traffico in generale. Spetta proprio al decreto prefettizio individuare quelle strade in cui il principio garantista della contestazione immediata della violazione del Codice della Strada deve cedere il passo, per ovvie ragioni di sicurezza della circolazione stradale, alla contestazione differita sulla base dell’esame delle risultanze dei dispositivi elettronici.

Orbene, è in quest’ottica che si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. II, Sent. n. 10918 del 26/04/2021), secondo cui il decreto prefettizio previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 121/2002, costituisce un presupposto giuridico essenziale della regolarità dell’operato della Pubblica Amministrazione e, quindi, della validità stessa del procedimento di accertamento della violazione del Codice della Strada e di irrogazione della relativa sanzione. Come tale, detto decreto prefettizio, che autorizza gli organi di polizia stradale a far uso di detti strumenti di rilevamento a distanza e di contestazione differita della violazione, deve essere espressamente indicato nel verbale di accertamento e contestazione, pena la nullità per vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che compromette, in maniera irrimediabile, il diritto di difesa (sancito dall’art. 24 della Costituzione) nella eventuale fase di opposizione, atteso che residua sempre in capo al soggetto sanzionato il diritto di verificare che il potere di accertamento, nonché sanzionatorio degli organi di polizia stradale sia stato esercitato all’interno della cornice autorizzativa del decreto prefettizio, in quanto il tratto di strada in cui è stato effettuato il rilevamento effettivamente è ricompreso in detto decreto.

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