La maggiorazione dell’art. 27 della L.689/1981 si applica anche al codice della strada (conferme di merito).

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La maggiorazione dell’art. 27 della L.689/1981 si applica anche al codice della strada (conferme di merito).

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui il Tribunale di Brindisi (Sent., 14-07-2021) ha ritenuto di non dover discostarsi,  di discostarsi, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.”(Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; conf. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884).

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