non si può cominciare un autonomo giudizio per le spese di lite.

0
151

Passata in giudicato la sentenza che ha compensato le spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il privato non può iniziare un nuovo giudizio per il rimborso delle medesime spese, neppure prospettando che esse siano state conseguenza di un’azione amministrativa illegittima, potendo le spese giudiziali essere regolate soltanto nel processo cui ineriscono.

Questo principio, affermato da qualche anno dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 02/10/2015, n. 19691) ci fa capire come ci sia così tanta ostinazione nell’ottenimento delle spese di lite che nemmeno la formazione del giudicato sul tema genera freno.

I guai, purtroppo li fanno i giudici di pace. Nel caso sotteso a questa pronuncia, infatti, il CGP di Tricase, con sentenza depositata il 31 gennaio 2011,  aveva accolto la domanda (contenuta in un nuovo atto di citazione) di risarcimento del danno patrimoniale a carico del ministero (che nel giudizio di opposizione alla sanzione era stato tanto diligente da annullare l’atto gravato in via di autotutela, onde far cessare la materia del contendere). il casino lo aveva perpetuato il Tribunale di Lecce che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 settembre 2013, aveva condannato il Ministero a corrispondere  le spese processuali del doppio grado. così, s’è dovuti arrivare in Cassazione per sentir dire: “che una volta definita l’opposizione ad ordinanza- ingiunzione con una pronuncia, passata in giudicato, di cessazione della materia del contendere (nella specie, per avere la P.A. provveduto all’annullamento in autotutela dell’ordinanza opposta e all’archiviazione del procedimento sanzionatorio) e di compensazione tra le parti delle spese processuali, la parte privata non può, in separato giudizio, pretendere il rimborso delle spese sopportate per la propria difesa nel giudizio di opposizione a titolo di risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 cc, neppure prospettando la lesione del proprio interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa (cfr. Cass., Sez. 3, 8 gennaio 2004, n. 88); che in questa direzione milita la considerazione che la regolamentazione delle spese processuali – corollario della sentenza con cui il giudice chiude il processo davanti a sè – costituisce un aspetto intrinseco al processo, al cui interno è destinata a trovare soluzione: è la sede in cui si discute della regiudicanda quella, esclusiva, nella quale, salva l’ipotesi della compensazione, l’onere delle spese resta fissato, in applicazione del principio di soccombenza (e quindi per una responsabilità essenzialmente oggettiva, che prescinde da qualunque colpa, seppure meramente presunta), a carico della parte che ha dato causa al processo, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata; che da tanto deriva che – passata in giudicato la sentenza che quelle spese abbia compensato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere – il privato non può iniziare un nuovo giudizio per chiedere, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso dei costi sostenuti per il pagamento delle spese di difesa nel giudizio presupposto, neppure prospettando che quell’esborso sarebbe stato conseguenza di un’azione amministrativa illegittima”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui