La notifica PEC al domicilio eletto nel procedimento amministrativo rende valida la notifica ivi dell’ordinanza-ingiunzione.

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La notifica PEC al domicilio eletto nel procedimento amministrativo rende valida la notifica ivi dell’ordinanza-ingiunzione.

Deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per l’Amministrazione di provvedere alla notifica dell’ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l’adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l’elezione di domicilio effettuata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, nel procedimento amministrativo che prelude all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all’ambito di disciplina di cui all’art. 141 c.p.c., e non a quella di cui all’art. 170 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell’ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord. 16-12-2020, n. 28829).

Questo principio porta poi con sé un corollario: Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

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