Il TAR Campania – SEZ. VI, con sentenza n. 06327 del il 07/10/2021 ha ordinato al Prefetto di Napoli la demolizione di un’ opera abusiva in applicazione del nuovo articolo 41 del D.P.R 380/2011 cosi come modificato dall’articolo 10 bis del D.L.77/2020 convertito in legge 120 del 11 settembre 2020 che “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione di COSTRUZIONI ABUSIVE in capo al Prefetto in caso di mancato adempimento da parte dei Comuni entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso.
Infatti la novella prevede che In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Entro il termine di 180 giorni , i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
Nel caso in esame e dalla lettura della norma anche se non sia apparso chiarissimo in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento all’accertamento dell’abuso non è univoco) la norma è risultata chiaramente applicabile essendo abbondantemente trascorso il termine di 180 giorni con consequenziale intimazione al Prefetto di Napoli di provvedere alla esecuzione dell’ordinanza impugnata nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. lI comune dal canto suo è tenuto ad ottemperare a quanto prescritto nella citata norma e trasmettere al Prefetto ogni atto, documento o informazione in suo possesso in ordine all’abuso e fornire al Prefetto ogni supporto di cui egli possa aver necessità per l’esercizio della sua competenza secondo quanto stabilisce il primo comma dell’articolo 41.
Nella stessa sentenza si chiarisce che in caso di inerzia del Prefetto è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno o un dirigente o funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente decorso il termine per l’esecuzione sopra fissato.
Tale modifica innova il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380 concentrando in capo al Prefetto un potere quasi mai esercitato dall’Ente Locale che va in deroga alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. del D.P.R. 380/2001.