Tiene l’accordo sulla giurisdizione: in materia di codice della strada, le sanzioni non pecuniarie vanno tutte al G.O., pure e non sono espressamente qualificate come tali.

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Tiene l’accordo sulla giurisdizione: in materia di codice della strada, le sanzioni non pecuniarie vanno tutte al G.O., pure e non sono espressamente qualificate come tali.

Il TAR Campania, con una sentenza ben scritta (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 09-11-2021, n. 7105) ci ricorda  (citando l’A.P. del CDS) che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo; a tal fine rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre, Cass., Sez. UU, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; Sez. UU, Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010). Da qui, in tema di revoca della patente, secondo il costante formante giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr., ex pluris, Sezz. Un., 2221/2017; ma anche Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II, 4775/2020; TAR Lazio, Roma I-bis, n. 4801/2020, questa V sez. Tar Campania – Napoli, 08/10/2020 n.4353), “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori ...” (cfr. Cass., Sezz.Un. civ., n. 20544/2008). Quindi il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse e tale, come sopra detto, è la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della indicata violazione. Peraltro essendo il potere de quo vincolato, in quanto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida scaturisce dalla contestata violazione del codice della strada, lo stesso si confronta con posizioni di diritto soggettivo; da ciò la giurisdizione del G.O..

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