E’ il proprietario che deve, prima di porre nuovamente il veicolo in circolazione, accertarsi dell’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo.

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Incombe sull’automobilista, prima di immettersi alla guida del veicolo, verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per una corretta circolazione, tra cui l’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo imposto con provvedimento della Pubblica Amministrazione. È questo l’assunto a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25701 del 22.09.2021.

Nel caso di specie, gli Ermellini nel pronunciarsi su ricorso presentato da un automobilista sanzionato ex art. 214, comma 8, del C.d.S. – per aver circolato nonostante il fermo del veicolo – hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo confermando la legittimità dell’originario accertamento.

Invero, l’automobilista aveva ad eccepire, innanzi al Giudice di Cassazione, l’errata applicazione dell’art. 6 del D.M. n. 503/1998 “Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi”, da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendo la sussistenza in proprio favore della scriminante di cui all’art. 3 della L. 689/81, per mancanza di responsabilità ricollegabile alla buona fede, ovvero ad errore non determinato da sua colpa.

In materia, il richiamato D.M. n. 503/1998, prevede all’art. 6, comma 2, la regola generale della cancellazione dell’iscrizione del fermo dei veicoli a motore del Pubblico Registro Automobilistico a cura del contribuente, previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro il versamento delle spese d’iscrizione e di cancellazione.

A detta regola sono previste due sole eccezioni, fissate in maniera tassativa dal successivo comma 3, dello stesso art. 6.

Benvero, la Direzione Regionale delle Entrate provvede d’ufficio a curare la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo al Pubblico Registro Automobilistico in caso di sgravio totale della sanzione per indebito, oppure nel differente caso di vendita del veicolo con atto avente data certa anteriore all’iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente.

La Corte di Cassazione investita della controversia, nell’analizzare le censure mosse dell’automobilista e, principalmente nel verificare la insussistenza della invocata buona fede per mancato raggiungimento della prova a carico dell’automobilista, ha ritenuto la prevalenza del principio generale dell’onere di cancellazione del fermo posto dall’Ordinamento Giuridico nei confronti del contribuente/trasgressore.

Infatti, anche innanzi ad una delle due ipotesi di cancellazione dell’iscrizione del fermo da parte del concessionario di cui all’art. 6, comma 3, si deve ritenere sempre operante la verifica – prima della contestazione dell’infrazione e quindi prima dell’immissione alla guida del veicolo – della sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo da parte del trasgressore, specialmente quando questi intenda invocare la scriminante di cui all’art. 3 della L. n. 689/81, per aver agito senza colpa a seguito di un errore della Pubblica Amministrazione.

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