Decorso il termine ordinario di inibizione, la SCIA si paralizza in via di autoutela solo nel solco del paradigma dell’art. 21 nonies.

0
752

Decorso il termine ordinario di inibizione, la SCIA si paralizza in via di autoutela solo nel solco del paradigma dell’art. 21 nonies.

E’ annullabile per difetto di motivazione un provvedimento che ha disposto l’annullamento degli effetti della SCIA, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 41, senza che l’amministrazione abbia dato conto della ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, né tenuto in considerazione l’affidamento riposto dal privato nel consolidamento della sua situazione giuridica, legittimata dalla SCIA.

Secondo T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 20-10-2021, n. 6587, l’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 detta per la SCIA la “disciplina di riferimento” per l’esercizio del potere ex post dell’amministrazione, attivabile scaduti i termini perentori di cui all’art. 19 comma 6-bis: “un potere inibitorio, repressivo o conformativo da esercitarsi solo “in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies” – e quindi motivando sulle ragioni di interesse pubblico e sugli interessi dei destinatari e dei controinteressati (cfr., in argomento, Cons. Stato, comm. spec., 30 marzo 2016 n. 433 nonché, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2019 n. 1227). In sostanza, nel sistema previgente, la permanenza di un potere repressivo generale, esercitabile anche in assenza dei presupposti e delle forme proprie dell’autotutela, rendeva irrilevante il decorso del termine per l’adozione del divieto di avvio o di prosecuzione dell’attività oggetto di denuncia o segnalazione, non essendo positivamente prescritto, a tal fine, il previo annullamento d’ufficio degli effetti prodottisi in favore del denunciante e/o segnalante e ad esso non erano applicabili i parametri di cautela predisposti dal legislatore a tutela del destinatario di un provvedimento di ritiro. Con la riforma del 2015, a tutela dell’affidamento del privato che ha presentato una SCIA, il potere repressivo sanzionatorio, decorso il termine per l’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, è stato invece positivamente ancorato alle “condizioni previste dall’articolo 21-nonies” della L. n. 241 del 1990 (cfr., relativamente all’attività edilizia, i commi 4 e 6 – bis dell’attuale testo dell’art. 19 della medesima L. n. 241 del 1990)” ( Cons. Stato Sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5410).

Nel caso di specie, il potere era stato esercitato molto lontanamente dal paradigma normativo di cui al citato art. 21-nonies, dovendo rilevarsi la carenza di qualsivoglia forma di motivazione con riguardo all’interesse pubblico prevalente e al bilanciamento degli interessi coinvolti, che avrebbe dovuto tener conto nel caso concreto, per rispondere ai canoni di legittimità imposti dall’art. 21-nonies citato – sia del decorso di un anno dall’inoltro dell’atto da parte privata, sia della specifica attività economico-artigianale cui era funzionale il cambio di destinazione dell’immobile.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui