dal 1 aprile 2022 si ritorna a pagare l’occupazione di suolo sia per le attività di commercio che per quelle di somministrazione.

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ll decreto legge 30.12.21, n. 228, convertito in legge n. 15 del 25.2.2022, tra le altre disposizioni, ha prorogato le norme di semplificazione per il commercio aree pubbliche e pubblici esercizi. La normativa ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione per il commercio su area pubblica e per i pubblici esercizi, stabilite dal d. l. n. 137/20.
Per quanto sopra, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
1- le norme di semplificazione per la richiesta di concessioni per occupazione di suolo pubblico, da presentare in via telematica al Suap del comune, allegando solo la planimetria dell’area interessata, e senza bollo;
2- le norme di semplificazione per la installazione, in via temporanea, sulle piazze, le strade e altre aree aperte di interesse culturale o paesaggistico, su richiesta dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, pedane, tavolini e ombrelloni; in questo caso per la posa in opera non è più richiesta l’autorizzazione del Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004.
Si evidenzia, però, che tale norma proroga al 30 giugno 2022 solo le disposizioni di semplificazione delle procedure.
l’esonero per gli operatori  dal pagamento del canone di occupazione suolo  è scaduto  il 31 marzo 2022. Pertanto, a partire dal 1 aprile detti operatori dovranno provvedere a pagare i canoni di occupazione suolo sia per le attività di commercio che per quelle di somministrazione.

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