La spettanza dei buoni pasto era da escludere…

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La spettanza dei buoni pasto era da escludere…

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999.

Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto non dovuti i buoni pasto previsti dal contratto integrativo di un ente locale per il personale della polizia municipale destinato al lavoro per turni, essendo il contratto invalido in quanto non sottoposto a valutazione del Collegio dei Revisori.

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