Il giudice può ridurre l’importo delle spese di lite, quando si rischia che esse superino il valore del titolo impugnato.
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682 prende posizione in ordine al tema del contenimento delle spese di lite inerenti i contenziosi seriali che taluni avvocati intraprendono nei confronti di Enti (di solito pubblici) che difficilmente riescono a difendersi correttamente nelle singole procedure.
La fattispecie è occasionata da un avvocato che si è lamentato della circostanza che, nella liquidazione delle spese del processo esecutivo da lui promosso, il giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente riconosciuto importi inferiori a quelli medi previsti dalla tariffa forense e, anzi, addirittura inferiori ai minimi, bollando la fattispecie come “procedura seriale”.
Il Collegio, con la pronuncia epigrafata osserva che, al di là del termine impiegato dal tribunale (“procedura seriale”), va considerata certamente legittima (e anzi addirittura auspicabile, almeno nei tribunali di più grandi dimensioni) l’utilizzazione di tabelle predisposte in via generale dall’ufficio per garantire l’uniformità delle liquidazioni nei procedimenti come quelli di espropriazione presso terzi in cui non si pongano particolari questioni giuridiche, il che di certo si verifica quando si tratti di esecuzioni aventi ad oggetto enti o istituti pubblici che svolgono una massiccia attività a contatto con il pubblico e, quindi, sono interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia.
In tali casi, le attività svolte dal difensore sono di regola molto semplici e ripetitive ed è, quindi, più che opportuno garantire l’uniformità di trattamento in sede di liquidazione delle spese processuali.
Il giudice, quindi, può disporre la liquidazione anche in deroga ai minimi tariffari, purché in tal caso proceda sulla base di un’adeguata motivazione quale, ad esempio, quella che nelle procedure promosse per crediti di scarsa entità economica, in cui l’importo liquidato a titolo di spese rischierebbe di essere addirittura superiore al credito (la legittimità della deroga ai minimi tariffari può trovare, in generale, adeguata giustificazione anche nei principi di correttezza e buona fede processuale: si considerino in proposito i principi richiamati, sia pure a diverso fine, in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015).