Non si deve aggirare la comunicazione dell’avvio del procedimento, per mettere alla firma del sindaco un’ordinanza di ripristino.

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E’ stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che la disciplina contenuta nell’art. 192 del 2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilità oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l’abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione – per l’appunto – ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612 e 25 agosto 2008 n. 4061). A ben vedere la giurisprudenza è pervenuta a tale conclusione nel rilievo che il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, al fine di impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i rifiuti: la richiesta di un impegno di tale entità – infatti – travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media che è alla base della stessa nozione di colpa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 935); e in tale situazione, quindi, e senza che sia stato comprovata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, un concreto obbligo per i proprietari sarebbe inesigibile proprio in quanto riconducibile – si ribadisce – ad una responsabilità oggettiva non contemplata dalla legge (cfr. ibidem)…” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3966; nello stesso senso, Sez. IV, 7 giugno 2018 n. 3430; Sez. V, 9 maggio 2018 n. 2786; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5 giugno 2019, n. 3042; 18 gennaio 2019, n. 272; 15 gennaio 2019, n. 211; T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 17 gennaio 2019, n. 47)”.

Il caso trattato dal T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, con Sentenza del 21-03-2022, n. 981 subentra su queste premesse per evidenziare- annullando un provvedimento comunali- come il Comune non abbia proceduto a un accertamento, in contraddittorio, della responsabilità diretta in ordine alla condotta di illecito riversamento dei rifiuti, né della partecipazione, quantomeno a titolo di colpa, a un illecito ambientale imputabile a terze persone. Il provvedimento si è, infatti, limitato a prendere atto del verbale di contestazione del 16 agosto 2021, da cui è emersa la presenza di rifiuti di vario tipo nel fondo delle ricorrenti, disponendo nei loro confronti l’ordine di ripristino. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pretermessa sulla base della “urgenza di dare immediata tutela all’interesse dell’igiene pubblica”, senza ulteriori precisazioni. Insomma, l’Ordinanza del Sindaco, ex art. 50 TUEELL, è abnorme, rispetto a quello che resta un procedimento tipizzato e cadenzato da metodo, contraddittorio, ricerca di colpevolezza.

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