Quesito: Pizzeria d’asporto – occupazione suolo pubblico

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Domanda:

Comandante scusatemi ho bisogno di un chiarimento. Ho negato il nulla osta a un pizzeria per asporto che chiedeva occupazione suolo per mettere tavolini e ombrelloni, perché ho ritenuto che non può fare somministrazione di alimenti e bevande essendo un artigiano e non avendo un’area predisposta per la somministrazione, e non avendo i 2 bagni così come richiesto per i pubblici esercizi, Mi sono visto richiedere di nuovo l’occupazione facendo riferimento al testo unico del commercio.Ritenete valide le mie ragioni? Grazie della risposta.

Uff. D. V. A. Polizia Municipale S. G. C, (NA)

 

Risposta
Si premette che l’attività di pizzeria d’asporto è una attività artigianale con il locale privo di suppellettili e attrezzature che possano consentire il consumo sul posto degli alimenti prodotti e delle bevande, che invece potranno essere acquistati solo per asporto.

Detta attività è disciplinata dalla legge regionale della Campania 14 ottobre 2015, n. 11, articoli 16,17 e 18, successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

Tale correzione si era resa necessaria perchè la prima legge n. 11/2015, per mero errore (!!!), non aveva stabilito alcuna sanzione per gli operatori che avviavano l’attività artigianale senza titolo; pertanto, con la successiva legge 22/2016, all’art. 6 la Regione ha provveduto ad introdurre nella legge 11/15, dopo l’art. 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, con i quali sono state disposte le sanzioni amministrative pecuniarie per le attività esercitate in assenza di titolo; l’art. 7 bis ha disposto la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.400,00, con pmr di € 800,00 per l’attività esercitata abusivamente, mentre l’art. 7 ter ha stabilito che la stessa Regione (e non il Suap comunale) dovrà disporre ordinanza di cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio.

Fatta questa essenziale premessa, passiamo al quesito posto.

Si concorda con la decisione adottata di non autorizzare l’occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie.

Infatti, l’attività artigianale consente solo la vendita per asporto di prodotti alimentari, anche se preparati, ma non il consumo sul posto; invece la presenza di tavoli e sedie avrebbe consentito il consumo sul posto delle pizze e, quindi, si sarebbe concretizzata un’attività di somministrazione senza alcun titolo abilitativo.

Per quanto innanzi detto, si evidenzia, altresì, che per il caso prospettato non è importante verificare se ci siano o meno i due bagni o un’area destinata alla somministrazione.

Il dato reale è che in Campania gli artigiani che producono prodotti alimentari possono venderli solo per asporto sul luogo di produzione e non possono somministrarli, neanche con somministrazione non assistita.

Ho precisato “in Campania”, perché in alcune regioni, ad esempio la Lombardia, con apposite leggi regionali hanno consentito agli artigiani il consumo sul posto dei loro prodotti alimentari.

In conclusione, quindi, non è possibile autorizzare occupazione suolo per la installazione di tavoli, sedie, ombrelloni o altre attrezzature che possano consentire il consumo sul posto.

 

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2 Commenti

  1. il Consiglio di Stato ha quindi sostanzialmente rilevato che sussista somministrazione laddove vi siano camerieri che servono i clienti ai tavoli e, quindi, non sia sufficiente la mera presenza di tavoli e sedie abbinabili per connotare una somministrazione, in assenza del servizio assistito.

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