Eccoci qua… il caldo confonde le idee. Con i cervelli fusi s’è modificato il codice della strada.

1
478

È buona prassi, durante le ondate di calore, non fare sforzi fisici. Stessa buona prassi andrebbe suggerita al Parlamento che, complice la fretta ed il gran caldo, ha fatto l’ennesimo arrosto nel Codice della Strada.

Il DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili) è stato convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 e pubblicato nel S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182.

Quindi, possiamo dire che, anche questa estate la modifica al codice della strada si è consumata, come tradizione vuole.

Invero, io sono molto afflitto il testo dalla lettera i bis) e della lettera 1 ter), del comma 1, dell’articolo 7.

Mi riferisco alle norme che –rispettivamente- hanno introdotto l’articolo 198 bis ed aggiunto un comma 3 bis all’art 203 del Codice della Strada.

Mi affliggo perché –al netto del fatto che sono norme scritte malissimo- l’opinione pubblica resta guidata da articoli di stampa che fomentano aspettative e che generano contenziosi, propalando letture della novella che proprio non è lecito cogliere.

Cito: Verona sera: “Approvata revisione del Codice della Strada, fine delle multe seriali per la Ztl… ora nel Codice della Strada sono state inserite nella categoria «illecito permanente» alcune violazioni accertate ripetutamente da remoto. Il provvedimento vieta il cumulo delle sanzioni, quindi le doppie o triple multe, a meno che la contestazione dell’illecito non sia immediata e se le violazioni sono state commesse in un determinato periodo di tempo. Un automobilista pagherà dunque un’unica contravvenzione se le multe per lo stesso illecito nei precedenti 90 giorni non sono state contestate sul posto oppure non sono state ancora notificate. Nel caso dell’infrazione della Ztl, ad esempio, la multa per la violazione della Zona a traffico limitato «assorbe» (questo è il verbo utilizzato nel decreto) tutte le violazioni della Ztl passate non contestate immediatamente e non ancora notificate al trasgressore”.

Leggendo l’articolo 198 bis si capisce subito che il “beneficio” della “cumulabilità per permanenza definita ex lege” afferisce solo alla violazione delle “norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o  amministrativi  richiesti   dalla   legge”.

Insomma, si tratta –forse- della questione relativa alla revisione o alla copertura assicurativa (con qualche sforzo penso anche ad alcune irregolarità di cui all’art. 94 CdS), ma non certo della tematica dell’accessibilità alle ZTL.

Tuttavia, tutti immaginano che si tratti di quello o che si tratti dell’autovelox…. Beata ignoranza e santa pazienza!

Ancora meno si capisce il testo che va ad allungare l’articolo del codice che è rubricato alla voce “ricorso al prefetto”. Vero che il comma 3 dell’art. 203 ci parla della formazione del titolo esecutivo, ma non si capisce cosa voglia dire il Legislatore con le seguenti parole: “Quando  il  veicolo  con  cui  e’  stata  commessa  la violazione e’  immatricolato  all’estero  e  non  e’  possibile,  per difficolta’  oggettive,  procedere  all’iscrizione  al  ruolo  ovvero avviare altre procedure di riscossione  coattiva  nei  confronti  del conducente o del  proprietario  o  di  altro  soggetto  obbligato  in solido, la riscossione coattiva puo’ essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi e’ trovato alla  guida  del  veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della mobilita’ sostenibili, di concerto  con  il  Ministero  dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione  delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano  i proventi delle sanzioni”. Lo spirito della norma si comprende, ma stiamo veramente al cospetto di una norma dalla quale si può perfino arrivare a dedurre che si incassi per le brevi, la somma iscrivibile a ruolo per una vecchia sanzione, dalle mani di chi, occasionalmente, anni dopo tale sanzione insoluta, sia pescato alla guida di quel veicolo.

 

.
Tuttavia, tutti

Pubblicità

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui