Quesito: Provvedimenti per violazioni del Tulps.

1
4065

Domanda: Gent.mo Comandante Pezzullo, siamo due Agenti della Polizia Municipale del Comune di M. e vorremmo farle il seguente quesito.

Quali provvedimenti consequenziali, la P.M. deve adottare in merito alla violazione di cui agli artt. 8-88 e 17 TULPS (Rappresentante non autorizzato) nonchè violazione degli artt. 110/1° TULPS, art. 195 TULPS e  221 TULPS (mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti)?

P.S. provvedimenti adottati dalla Polizia di Stato con C.N.R. ex Art. 347 C.P.P. con chiusura sala scommesse e ritiro dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 86 TULPS da questo Comando.

In attesa di una vostra risposta  si inviano cordiali saluti.

La P. M del Comune di M. (NA)

Risposta:

Si premette che le violazioni previste dagli articoli del Tulps, citati nel quesito, non sono tutte punite penalmente, ma talune anche con sanzioni amministrative.

Esaminiamo in dettaglio le singole violazioni.

In primo luogo precisiamo che tutti gli articoli citati, eccetto l’art. 8, sono puniti penalmente a seguito di comunicazione di notizia di reato da parte degli agenti accertatori, mentre l’art. 195 del tulps  è stato abrogato già dal lontano 1958 (trattandosi di norma che disciplinava il meretricio) e si ritiene che gli scriventi volessero far riferimento all’art. 195 del Regolamento di esecuzione del tulps.

L’art. 8, relativo alle autorizzazioni di polizia, stabilisce che sono personali, e ne vieta la rappresentanza e la trasmissione a terzi eccetto i casi previsti dalla legge, è punito dall’articolo 17 bis, comma 2, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00, pmr di € 1.032,00.

L’art. 88 disciplina l’obbligo della licenza per l’apertura di esercizi per la raccolta delle scommesse; è rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza (questura o, su delega, dal commissariato competente per territorio) ai soggetti che siano concessionari o autorizzati dal Ministero per la gestione delle scommesse.

Per l’attività esercitata in assenza di tale titolo, gli agenti accertatori dovranno procedere con denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis, nonché sequestro penale dello stesso esercizio. Tale violazione è punita con arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda non inferiore a € 516,00.

L’art. 110, comma 1, stabilisce che in tutte gli esercizi pubblici e circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo ben visibile una tabella, predisposta dal questore,  riportante i giochi d’azzardo e tutti gli altri che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse. Nelle sale bigliardo deve essere, inoltre, esposta tabella con il costo di ogni singola partita o costo orario.

La tabella deve essere rilasciata dal Suap del comune ove ha sede il pubblico esercizio o il circolo privato autorizzato all’esercizio dei giochi.

La mancanza di detta tabella è punita con comunicazione di notizia di reato all’A. G. ai sensi dell’art. 17 del tulps a carico del titolare dell’esercizio o al presidente del circolo; la violazione è punita con l’arresto fino a tre mesi oppure con ammenda fino a € 206,00.

L’art. 195 del Regolamento di esecuzione del tulps  attiene all’obbligo di esposizione nell’esercizio, in luogo ben visibile, della tabella dei giochi vietati prescritta dal predetto art. 110 del tulps. Stabilisce, inoltre, che la citata tabella, rilasciata dal questore, deve essere vidimata dal sindaco (oggi dal dirigente del Suap).

Anche in questo caso, la mancanza della tabella è punita ai sensi dell’art. 221, comma 2, del Tulps, con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 103,00.

L’art. 17 del Tulps dispone che le violazioni alle disposizioni del tulps, per le quali non è stabilita una sanzione amministrativa ovvero non è censurata dal codice penale, sono punite con arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00.

Nel nostro caso specifico, abbiamo innanzi visto che la violazione dell’art. 110, comma 1, viene espressamente punita dall’art. 17 (ma potremmo ricordare anche la violazione dell’art. 109, relativo alla mancata identificazione e alloggio di persone nelle strutture alberghiere o residenziali; oppure l’art. 105, attinente al divieto di produrre e commercializzare il liquore denominato “assenzio”; o ancora l’art. 34, relativo al trasporto di armi fuori dal proprio negozio o opificio di coloro che le fabbricano, riparano o commercializzano senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza; l’art. 48 concernente la fabbricazione o accensione di fuochi artificiali senza averne la capacità tecnica, e così via).

L’art. 221 del Tulps, al comma 2, stabilisce che sono punite con arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 103,00 le violazioni alle disposizioni del Regolamento di esecuzione del tulps non punite dall’art. 221 – bis che prevede sanzioni amministrative pecuniarie.

Tanto definito, si ritiene che la Polizia Municipale non possa far altro che vigilare sulla effettiva e costante chiusura della sala scommesse fino a che non sarà autorizzata ad esercitare l’attività con apposita licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza.

Il Suap, per quanto di propria competenza, dovrà provvedere a revocare la licenza in precedenza rilasciata ai sensi dell’art. 86 tulps.

Pubblicità

1 commento

  1. Buonasera.
    La violazione dell’art.8 Tulps è sanzionata dal 17 bis c.2 solo se riferita ad una delle autorizzazioni del 17 bis c.1. (Es art.86). Dunque un rappresentato non autorizzato che esercita in una delle anzidette autorizzazioni è punito in via amministrativa.
    Ma per altre attività, come ad es l’88 tulps, l’esercizio a mezzo rappresentante non approvato, è punito penalmente (non rientrando l’88 nelle ipotesi del 17 bis c.1).
    La vidimazione della tabella è fatta dall’autorita’ proposta al rilascio della licenza ex art.110 c.1. Ergo per gli 88 dalla Questura, per gli 86 dal comune

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui