La Corte Costituzionale ritorna sulla proporzionalità delle sanzioni. Basta con cifre buttate lì a caso, senza alcuna possibilità di graduazione.

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Pure per le sanzioni amministrative sussiste l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato.

Questo principio di valore venne già espresso dalla Consulta con la sentenza n. 185 del 2021 e ciò oggi ci viene nuovamente confermato dalla pronuncia n.40 del 2023.

Esiste quindi, anche in materia di sanzioni amministrative il dovere di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità, il quale, in questo ambito, trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenze n. 112 e n. 88 del 2019).Laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore «si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto», dunque, «un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, intesi quali “soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata”» (sentenze n. 222 del 2018, n. 236 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2019).

La rimozione del vulnus costituzionale deve, però, passare attraverso la sostituzione della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, imponendosi la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi.

Per le ragioni che sono state esposte, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2004, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, limitatamente al primo periodo, nella parte in cui prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila» anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro».

La misura sanzionatoria indicata s’intende naturalmente modificabile dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, con altra, purché rispettosa del principio di proporzionalità (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018).

vedi anche:

Nelle sanzioni amministrative ( come nella vita) spararla grossa non sempre è un bene. Sentenza Corte Cost. 23 settembre 2021

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