Monopattini free floating. A Parigi un referendum, da noi solo chiacchiere.

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A Parigi, domenica 2 aprile si tenuto un referendum popolare, per chiedere ai residenti se vietare o meno il noleggio di monopattini elettrici nelle strade della città. Il referendum è stato proposto dalla sindaca Anne Hidalgo, da tempo piuttosto ostile ai servizi che offrono il noleggio dei monopattini elettrici. Il referendum riguarda in particolare i monopattini free floating, cioè i monopattini a noleggio che dopo l’utilizzo possono essere parcheggiati liberamente, e che sono presenti anche in molte città italiane. Il referendum non riguarda i monopattini privati.

Il tema in parola affligge sicuramente anche le città turistiche della nostra nazione e non possiamo fare a meno di considerare, senza avere alcuna ostilità preconcetta verso siffatto mezzo di micro mobilità elettrica, come manchi alla legislazione nazionale la chiave di volta per rendere effettivo ed esigibile il rispetto delle regole da parte degli utilizzatori: mi riferisco alla circostanza che, oggi come oggi, è impossibile ritrarre il locatore tra gli obbligati in solido al pagamento delle sanzioni stradali, con la conseguenza di rendere impossibile esigere il rispetto delle pur profuse norme regolatorie, se non nel raro caso nel quale qualche diligentissimo operatore di polizia locale sia riuscito a fermare e contestare al locatario trasgressore la violazione del caso.

Come alcuni ricorderanno, L’articolo 1 ter della L.156/2021, ha sostituito integralmente il testo dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinando, tra il comma 75 ed il comma 75 vicies ter la circolazione  dei veicolo di micro mobilità elettrica.

Il comma 75 ter prevede, quanto alla circolazione free floating:

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.

Posto che il comma 75-quinquies chiarisce come -al netto di alcune deroghe- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi, resta chiaro che -in mancanza di una deroga specifica sul punto, non è possibile, nemmeno per ipotesi, considerare il locatore come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Certo non possiamo escludere che attraverso la deliberazione della giunta prevista dal comma 75 ter si possa compendiare, nel novero di un rapporto contrattuale di stampo civilistico, l’inserimento gli obblighi specifici in capo al locatore sulla falsariga dell’obbligazione solidale. Tuttavia si tratta di un’ipotesi abbastanza ardua e dai contorni alquanto fantasiosi; ciò in quanto è evidente che le amministrazioni comunali chiamate a deliberare su questo punto non hanno la strumentazione culturale e la sostanza giuridica adeguate per contrastare la controparte, che si candida ad una gestione utile di un mercato dalla considerevole remuneratività. Insomma, se non è il Legislatore a costruire una norma “seria”, finalizzata a realizzare -anche in questa materia- la general prevenzione allignante nei caratteri basici dell’articolo 6 della L.689/1981, ogni riflessione sulla materia è pura dietrologia.

Si parla tanto della necessità di rimettere mano a queste norme, tuttavia, nessuno vuole parlare della necessità che i locatori, i veri beneficiari della micro mobilità elettrica, vengano chiamati a rispondere con proprie anticipazioni economiche alla violazione delle regole di condotta.

Attendiamo di capire i francesi, persone più determinate e nette di noi, come gestiranno gli esiti di questo referendum.

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