LA VERIFICA A SORPRESA DELLA RESIDENZA E’ SEMPRE LEGITTIMA? – Corte di Cassazione, sentenza n. 8982 del 30.3.2023.

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Con la recente sentenza n. 8982 del 30.3.2023, la Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Responsabile dei Servizi Demografici del Comune, quale ufficiale dello Stato civile, sulla scorta di accertamenti operati dalla Polizia Municipale del medesimo Ente, aveva disposto la cancellazione del nominativo del ricorrente dai registri dell’anagrafe del comune.

La pronuncia offre lo spunto per alcune considerazioni, in tema di residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., sulla implicazione (o complicazione: infatti, oltre alla comminatoria di sanzione amministrativa, è stato ritenuto che la dichiarazione di falsa residenza rientri nell’ambito del falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. v. Cass. Pen. n. 29469 del 27 giugno 2018) dei poteri di accertamento degli Organi comunali, si ricordi però che l’ufficiale di stato civile compie funzione delegate dall’autorità statale (Min. Interno),  e ciò sia ex L. 7 agosto 1990, n. 241, che exL. 24 dicembre 1954, n. 1228, articolo 4, e DPR 30 maggio 1989, n. 223, articoli 11,15 e 19.

La Suprema Corte, esclusa la violazione procedimentale di cui all’art. 7 (ma conseguentemente dell’art. 10 bis) della L. 241/90, sostenendo che, essendo l’attività dell’ufficiale dello stato civile di natura vincolata e il fatto che la stessa è dettata nell’interesse diretto della popolazione residente, la relativa disciplina non contiene norme sull’azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi e che, dunque, coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, ha riaffermato il principio secondo cui “la residenza di una persona, stando all’articolo 43 c.c., è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. 1 dicembre 2011, n. 25726)”.

In mancanza, quindi, della prova di tali fatti costitutivi del diritto a risiedere in un determinato posto (così definito a partire da Cass. n. 1081/68 e costituzionalmente garantito v. artt. 14 e 16), è legittima la cancellazione operata di ufficio dal Comune.

Come, però, resta accertata la sussistenza (o la mancanza) di tali fatti costitutivi: cioè dell’elemento oggettivo della permanenza e dell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente.

La norma di cui all’art. 4 della L. 1228/54 concede all’Ufficiale di Stato civile di “ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati”.

Le attività ispettive non sono, quindi, tipizzate e i tempi ristretti (10 giorni per la iscrizione e 45 per il cambio).

La giurisprudenza più recente ha opportunamente osservato che è indubbio che l’epoca attuale sia caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali, da una più agevole e rapida possibilità di spostamento da una località all’altra e da nuove e alternative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Circostanze queste che incidono sull’accertamento che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e che non vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui il soggiorno si caratterizzi come più conveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio.

Secondo la Corte si manifesta, allora, l’esigenza del ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, che non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo in cui si è deciso di stabilire la propria residenza, dall’altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l’interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma.

Quindi, in applicazione di un principio di leale collaborazione, una volta comunicati i periodi in cui si è certamente assenti nel luogo di residenza, il Comune sarebbe libero di disporre “accessi a sorpresa” (fondamentale appare Cass. n. 3841 del 15 febbraio 2021).

Orbene, se è doveroso contrastare il fenomeno delle residenze fittizie (per le conseguenze in tema di tasse, assicurazioni, elezioni, ect…), è giusto osservare che il modulo procedimentale ipotizzato innanzi, da un lato aggraverebbe quello che resta un procedimento amministrativo di accertamento, in violazione della norma di cui all’art. 1 co.2 della L. 241/90 (si pensi a quanti cittadini dovrebbero comunicare a mezzo pec, protocollo, racc.ta la dichiarazione di assenza in una città popolosa), e, dall’altro, inciderebbe su diritti di privacy oggi particolarmente tenuti in considerazione (perché dovrei far sapere a che ora esco o rientro a casa, se mangio fuori o rientro, ect…).

Soprattutto, la stessa normativa precisa che l’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza (art. 2 L. 1228/1954).

E’ evidente, allora, che tutto ruota sul concetto di assenza temporanea, da parametrarsi secondo quanto disposto dall’art. 11 del dpr 223/89, cioè il nuovo regolamento della L. 1228/54 citata, che prevede che la cancellazione avviene “per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile…”, sempre previo contraddittorio ex artt. 4 L. 1228/54 e 15 dpr 223/89.

Nell’occasione della sentenza innanzi citata, la stessa Corte aveva affermato che “di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (svolgimento dell’attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc), ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell’intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest’altro elemento sussiste allorquando – come già evidenziato da questa Corte – un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive” (Cass. 15.2.2021, n. 3841 cit.).

Conclusivamente, se è vero che non possono concordarsi le verifiche, e quindi che gli accessi a sorpresa sono legittimi, è pur vero che solo una concreta attività di accertamento, la quale secondo il Consiglio di Stato (parere n. 721/2014) dia conto anche dei periodi di intervallo tra un accesso l’altro, svolta magari su dati documentali (consumi, utenze, ect…) giustifica il provvedimento di cancellazione.

 

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