Quesito: Unica Scia per due attività in locali diversi. Inammissibilità.

0
589

Domanda: Alla cortese attenzione del dott. Michele Pezzullo; con la presente il SUAP del Comune di S. (NA) pone i seguenti quesiti:

  • Una società o ditta individuale può presentare una sola SCIA per lo stesso tipo di esercizio ricettivo extralberghiero (casa vacanza, affittacamere) da svolgersi su due immobili identificati con Sub diversi e locati su diversi piani?

2) La SCIA è da intendersi associata al sub o è possibile cumulare diversi esercizi extralberghieri in un’unica SCIA?

Riepilogando: Nel caso di specie è stata presentata al suddetto SUAP 1 istanza di apertura di 1 affittacamere da realizzarsi su due appartamenti distinti e separati, situati al piano 1 e 3. E’ possibile o risulta necessario richiedere due diverse SCIA con relativi diritti di segreteria e rispettivi allegati così come previsto dalla Regione Campania? Certi di un vs riscontro, si porgono Cordiali Saluti

SUAP Comune di S. (NA)

Risposta:

Si premette che la scia è disciplinata dall’art. 19 della legge 241/90 ed è stata introdotta dal D. L. 78/2010, art. 49, comma 4 bis, convertito in legge 122/2010 ed è subentrata alla DIA.

La Scia ha sostituito tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste di iscrizioni ad albi e ruoli per l’esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali e artigianali, per le quali è richiesto solo l’accertamento dei requisiti previsti dalle specifiche norme.

Essa dovrà essere corredata di tutte le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici per consentire le opportune verifiche da parte delle amministrazioni interessate.

La scia, così predisposta, deve essere inoltrata a mezzo servizio telematico ed ha una efficacia immediata.

L’Ente adito, ai sensi del terzo comma del citato art. 19, entro 60 giorni dalla presentazione della scia, ovvero 30 giorni se trattasi di scia in materia edilizia, dovrà procedere alla verifica sul possesso dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni fatte nella scia presentata e, nel caso di accertamento negativo, dichiarare la scia inefficace o irricevibile, ordinando il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

entro 60 giorni dalla presentazione.

Nel caso di carenze che possono essere sanate, si può chiedere all’interessato di fornire chiarimenti o documentazione idonei a rendere la scia conforme alla normativa, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni.

Per quanto sommariamente enunciato, possiamo affermare che tale istituto giuridico è quello che, tra gli altri, ha più profondamente innovato e semplificato la normativa sul procedimento amministrativo.

L’autocertificazione del soggetto interessato sul possesso dei requisiti soggettivi morali e/o professionali, nonché dei requisiti oggettivi della struttura relativa alla sua attività, infatti sono elementi sufficienti per l’avvio della stessa dopo l’inoltro della Scia all’Ente interessato.

Passando al quesito posto, preliminarmente segnaliamo che l’art. 19 non prevede assolutamente una unica Scia per l’avvio di più attività, ancorchè vicine; per contro, possiamo confermare che per ciascuna attività che si vuole intraprendere deve essere presentata una apposita scia all’ufficio preposto (nel caso in esame al Suap del comune interessato).

Quest’ultimo dovrà avviare un procedimento amministrativo teso all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, con esame delle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni, elaborati tecnici ed eventuali sopralluoghi nelle aree o locali interessati allo svolgimento delle attività.

Nel caso in cui non si riscontrino elementi ostativi all’attività intrapresa, il comune interessato non dovrà adottare alcun provvedimento in merito; mentre, qualora sia accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, il suap dovrà disporre la cessazione dell’attività e chiusura degli esercizi già avviati avviati.

In conclusione e per fugare ogni altro ulteriore dubbio, si evidenzia che la presentazione di più Scia è prevista dall’art. 19 bis, comma 2, solo nel caso in cui per una singola attività soggetta a Scia necessita presentare altre Scia, asseverazioni, attestazioni o comunicazioni, l’interessato presenterà una Scia unica all’Ente interessato.

 

:

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui