Sufficiente l’indicazione a stampa, sul verbale, del nominativo del soggetto responsabile.

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La Cassazione civile, Sezione II, con Ordinanza del 08-08-2023, n. 24166 conferma un suo antico adagio in tema di documentazione amministrativa dei verbali del Codice della Strada. “In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore“. Questo principio -già consolidato dalla Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 21918 del 12/10/2006- pare rimanere insensibile alle novità determinate dal Codice dell’Amministrazione Digitale, restando sufficienti le parole del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), a mente del cui articolo 3 comma 2 si legge: “Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

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