TARI: il minor gettito dell anno precedente non puo essere compensato nell’anno successivo Cons. di Stato 7898/2023

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la TARI  ha un’autonoma tributaria commisurata all’anno solare.

 Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del    Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,  che con sentenza n. 1826/17, aveva accolto il ricorso a contestazione  di inserimento di costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo riconducibili a ‘ordinari’ comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale” nella gestione del servizio.

l’art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sancisce il principio secondo cui la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, pertanto, il principio di recupero/copertura integrale dei costi con le entrate del tributo, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 cit. secondo cui “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio….ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, deve essere inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della ‘competenza’.

Ne consegue che occorre redigere un vero e proprio conto economico, da allegare alla delibera, i cui costi sono dati dal valore dei beni e dei servizi impiegati per la produzione del servizio e, quindi, in applicazione del ‘criterio di competenza’, e non un mero conto finanziario, che si fonda invece sull’individuazione delle uscite monetarie nel momento in cui queste sono sostenute.

Pertanto  i costi del servizio riferibili ad anni precedenti non possono essere  conteggiati nell’anno successivo  tenuto conto dell’applicazione del ‘criterio di competenza’, in quanto il pagamento del corrispettivo di un servizio per l’anno successivo e non per quello di competenza arreca certamente un pregiudizio ai contribuenti che potrebbero non avere beneficiato del servizio in quanto residenti nell’anno solare in corso (c.d. nuovi residenti) e non nell’anno precedente.

Consiglio di Stato sentenza 7898-2023

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