Il privato committente dei lavori di rimozione e smaltimento di rifiuti risponde in concorso del reato di illecita gestione di rifiuti se l’impresa esecutrice non è iscritta all’Albo Gestori Ambientali

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Il produttore dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006, è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Quindi, anche il proprietario dell’immobile committente e l’intestatario del permesso di costruire con il quale si consente di edificare o demolire, devono essere considerati produttori (in senso giuridico) dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato.

Più propriamente, essi sono da considerarsi produttori di rifiuti, poiché agli stessi è riferibile giuridicamente la produzione del rifiuto.

Nella qualità di committenti, essi hanno una responsabilità in vigilando sulla gestione del produttore effettivo del rifiuto circa il rispetto degli obblighi procedimentali e documentali, ed in particolare sulla corretta tracciabilità dei rifiuti, per cui, come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3331:

«Nel caso che un privato sia autorizzato alla esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione della copertura in eternit nel fabbricato di sua proprietà e conferisca l’incarico per la relativa esecuzione ad una impresa priva della prescritta autorizzazione per l’attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, egli risponderà del reato di illecita gestione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006, in concorso con l’imprenditore, quale produttore effettivo del rifiuto».   

Nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto anche non configurabile l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., rimarcando la gravità del fatto, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla discreta quantità e alla nocività dei rifiuti illecitamente prodotti.

La disciplina sanzionatoria

Nel caso di specie, l’impresa individuata dal soggetto committente per l’esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione della copertura in eternit, doveva essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali – categoria 10 – ai sensi dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006.

In quanto priva di tale titolo abilitativo, si è configurato il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006, che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

E con l’impresa ha risposto in concorso, ai sensi dell’articolo 110 cod. pen., anche il soggetto committente, che aveva il dovere di accertare che l’impresa individuata fosse regolarmente autorizzata allo svolgimento di tutte le operazioni previste.

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