NON È NECESSARIA LA FIRMA DELLA PARTE SUL VERBALE ALCOL TEST SE NON CI SONO DICHIARAZIONI SENTENZA CASSAZIONE 3^ SEZ PEN N 39881/23

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Come è noto in caso di guida in stato di ebbrezza,ex art. 186 c2 del D. Lgs. 285/92, prima dell’accertamento con alcoltest è necessario avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal difensore di fiducia.(ex art. 114 disp. att. c.p.p.).

Difatti, qualora non sia stato dato questo avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, l’accertamento può essere dichiarato nullo con la conseguenza che gli scontrini emessi dall’alcoltest o il risultato delle analisi del sangue non potranno essere utilizzati nel procedimento penale per provare la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza.( Sentenza cassazioneSezioni Unite: N. 5396 del 2015).

Con la sentenza 39881 del 2023 la terza sezione penale della suprema corte è tornata a ribadire alcuni concetti riguardanti la guida in stato di ebrezza, ovvero nel corpo della stessa si legge che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di previo

avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di

fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte

dell’interessato, posto che l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la

sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi

compresa quella di nomina del difensore di fiducia”.

Pertanto l’operatore di polizia stradale, come definito dall’articolo 12 CDS, al momento di accertamento della presenza di etanolo nel sangue deve preventivamente avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, per evitare la nullità degli esami in un eventuale fase processuale, tale avviso non necessità della firma della parte, salvo che quest’ultimo non abbia reso dichiarazioni, ma basta che sia riportata dagli accertatori nel verbale.

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