Le “nuove” sanzioni per le violazioni anagrafiche. Legge di Bilancio 2023 n.213

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la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, in vigore dal 1° gennaio 2024, è intervenuta  sulla legge anagrafica del 24 dicembre 1954, n. 1228, e ha  apporta modifiche significative alla legge sugli AIRE del 27 ottobre 1988, n. 470.

L’iscrizione all’A.I.R.E. rappresenta un diritto-dovere dei cittadini, come stabilito dall’articolo 6 della Legge 470/1988. Essa costituisce il requisito essenziale per accedere ai servizi consolari e per esercitare diritti fondamentali, tra cui il diritto di voto all’estero.

L’obbligo di iscriversi all’AIRE riguarda sia i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per più di 12 mesi, sia coloro che già risiedono all’estero.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non procedono all’iscrizione. Tale regime prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione, con un limite massimo di 5 anni.

La responsabilità di accertare le violazioni relative all’iscrizione anagrafica e di comminare le sanzioni è affidata ai Comuni.

Nel contesto delle numerose responsabilità e competenze attribuite ai dipendenti dei servizi demografici, spesso si trascura il ruolo di controllo e sanzione per gli inadempimenti alle norme del settore.

In conseguenza, si sviluppa un quadro sanzionatorio rinnovato e aggiornato, che non solo ridefinisce gli importi, ma introduce anche un sistema di riduzioni per coloro che regolarizzano la propria situazione entro novanta giorni, a condizione che non vi sia già stato un accertamento della violazione o l’avvio del relativo procedimento con la conseguente comunicazione al trasgressore. Una novità significativa è rappresentata dal fatto che la sanzione per chi non effettua la dichiarazione di trasferimento da o per l’estero (sia per stranieri che iscritti all’AIRE) non solo ha un importo doppio rispetto alle violazioni anagrafiche “generiche”, ma si applica per ciascun anno di mancato adempimento. Va sottolineata, tuttavia, la complessità attuativa di tale procedura, considerando che la tempestività delle tempistiche non è garantita in modo inequivocabile.

Un altro aspetto da considerare è il richiamo alle disposizioni sulla sanzione amministrativa, disciplinate dalla legge n. 689/1981.

Il legislatore sembra aver prestato particolare attenzione agli italiani residenti all’estero, intervenendo con disposizioni specifiche.

Sanzioni per le inadempienze degli iscritti all’AIRE

Il comma 243 dell’articolo unico, che costituisce la legge di bilancio 2024, introduce due nuovi commi nella legge sugli AIRE. Pertanto, all’articolo 6 della legge n. 470/1980, si aggiunge quanto segue:

9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle loro funzioni, rilevano la residenza effettiva all’estero di cittadini italiani, devono comunicare tali informazioni al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per il territorio, relativamente alle misure di competenza, incluse quelle di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune deve comunicare le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza. Questa nuova disposizione colloca il Comune al centro di due adempimenti connessi: un primo, di ricezione, in quanto gli enti pubblici che acquisiscono informazioni sulla residenza all’estero di cittadini italiani devono informare il consolato di riferimento e il Comune di iscrizione anagrafica. Quest’ultimo, oltre ad avviare le procedure necessarie per la regolarizzazione, valuterà l’applicazione delle sanzioni precedentemente discusse.

In secondo luogo, il Comune è tenuto a comunicare le iscrizioni o cancellazioni d’ufficio all’Agenzia delle Entrate, per consentire eventuali verifiche in ambito fiscale. Si tratta, quindi, di una nuova forma di comunicazione ad altri enti, che, nonostante l’era dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa, sembra essere ancora prevalentemente manuale. Questo diventa, comunque, un nuovo adempimento obbligatorio in caso di provvedimento d’ufficio correlato a uno status di italiano residente all’estero.

Esaminiamo ora in dettaglio tali modifiche con le relative sanzioni:

norma sanzione Autorità competente proventi
11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come modificato da

comma 242 dell’art. 1 Legge/223/2023

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione».

Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione».

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